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Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le trappole della valutazione (e cosa è cambiato il 12 agosto)

Il decreto correttivo pubblicato in Gazzetta l'11 agosto ha riscritto acconti, cause di decadenza e premialità del rinnovo. Guida decisionale per lo studio: chi può davvero aderire entro il 2 novembre, dove il concordato si rompe, e come documentare la scelta — compresa quella di non aderire.

Pubblicato il 18/08/2026
25 min di lettura
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Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le trappole della valutazione (e cosa è cambiato il 12 agosto)

C'è un problema di date, in questa campagna CPB, e non è quello che pensate.

Il termine per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 è il 31 ottobre. Ma la data che conta per chi deve valutare i clienti è un'altra: l'11 agosto 2026, quando in Gazzetta Ufficiale è comparso il quarto decreto correttivo della riforma fiscale. È entrato in vigore il giorno dopo, il 12 agosto, mentre gli studi erano chiusi.

Quel decreto — il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 — non ritocca il concordato ai margini. Cancella le maggiorazioni di acconto per chi rinnova, trasforma l'adesione senza requisiti da causa di decadenza a semplice inefficacia, riscrive l'articolo sulla decadenza, potenzia i benefici del rinnovo e apre un ravvedimento speciale sulle annualità 2020-2023 riservato a una platea ristretta.

Il risultato pratico è che quasi tutto il materiale in circolazione sul CPB 2026-2027 — comprese le pagine informative dell'Agenzia delle Entrate, che al momento in cui scriviamo descrivono ancora la disciplina previgente — racconta un istituto che è cambiato.

Questa guida non riprende da capo la spiegazione di cosa sia il concordato: la trovate ovunque, scritta bene, e non ha bisogno di un'altra copia. Prende il problema dall'altro capo. Assume che dobbiate decidere, cliente per cliente, entro il 2 novembre, e si concentra su ciò che fa sbagliare quella decisione: chi non è nemmeno in gioco e ve ne accorgete tardi, dove la simulazione si costruisce sui numeri sbagliati, quali eventi spengono il concordato a metà strada, cosa non copre, e come si documenta la scelta — anche, e soprattutto, quando la scelta è non aderire.

Nota di metodo. Ogni affermazione tecnica di questa guida è ancorata a una norma o a un documento di prassi con gli estremi esatti. Dove il quadro non è chiaro, lo diciamo invece di sceglierne una lettura. Le fonti sono in fondo.

Un'avvertenza sulla gerarchia: risposte a interpello, FAQ e risposte rese in occasione di Telefisco non sono fonti normative. Le prime vincolano il solo istante; le altre non hanno neppure quel valore. Su questa materia la prassi si è già corretta da sola almeno una volta — le FAQ del 25 settembre 2025 hanno ridimensionato una lettura data a Telefisco nel febbraio precedente. Vale la pena citarle, non vale la pena costruirci sopra una certezza.

Indice

  1. Cosa è cambiato il 12 agosto
  2. Prima trappola: una parte del portafoglio non è nemmeno in gioco
  3. Seconda trappola: la data giusta è il 2 novembre, ma il problema non è la data
  4. Terza trappola: la simulazione costruita sul reddito sbagliato
  5. Quarta trappola: l'asimmetria, e la domanda giusta da fare al cliente
  6. Quinta trappola: gli eventi che spengono il concordato a metà strada
  7. Sesta trappola: i contributi previdenziali, due mondi opposti
  8. Settima trappola: cosa il CPB non copre
  9. Ottava trappola: la decadenza è il peggiore dei mondi possibili
  10. Il rinnovo nel 2026 è un'altra cosa, e ha un contrappeso
  11. La decisione che nessuno documenta: quella di non aderire
  12. Come si organizza lo studio
  13. Dove StudioCloud entra in questo lavoro
  14. Cosa non è ancora chiaro, e va detto al cliente
  15. FAQ — domande frequenti
  16. In sintesi

1. Cosa è cambiato il 12 agosto

Il D.Lgs. 148/2026 dedica al CPB il Titolo VIII, artt. 28 e 29. Le modifiche dell'art. 28 si applicano espressamente a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027 (art. 28, c. 3): valgono cioè esattamente per la campagna che state per fare.

Profilo Prima Dal 12 agosto 2026
Adesione senza requisiti o con causa di esclusione Causa di decadenza (art. 22, c. 1, lett. d) Adesione priva di effetti (nuovi artt. 10, c. 2-bis e 11, c. 1-bis); la lett. d) è soppressa
Maggiorazioni di acconto (10% redditi / 3% IRAP) Dovute anche al rinnovo Non dovute in caso di rinnovo (nuovo art. 20, c. 3-bis)
Visto di conformità 70.000 € IVA / 50.000 € dirette 100.000 € IVA / 70.000 € dirette per chi rinnova (nuovo art. 14, c. 1-bis)
Termini di accertamento Anticipazione di almeno 1 anno con ISA ≥ 8 Anticipazione di 2 anni per chi rinnova
Versamenti rateali Con interessi Senza interessi per chi rinnova, biennio 2026-2027 (art. 14, c. 1-ter)
Errori nei dati comunicati per la proposta Rischio decadenza Rideterminazione del concordato + ravvedimento operoso sulle sanzioni (nuovo art. 19, c. 3-bis)
Ingresso di nuovi soci Sempre causa di esclusione o cessazione Salvo, in caso di rinnovo, per soci con redditi dell'anno precedente non superiori a 35.000 €
Soci di STP e associazioni professionali Vincolo di adesione congiunta assoluto Vincolo solo se le attività sono riconducibili al medesimo ISA
Decadenza per attività non dichiarate «oltre il 30% dei ricavi» «oltre il 30% dei ricavi o compensi» — colmata la lacuna per i professionisti
Ravvedimento speciale Chiuso (art. 12-ter DL 84/2025, annualità 2019-2023, versamenti entro marzo 2026) Riaperto per le annualità 2020-2023, solo per chi rinnova (art. 29)

Due avvertenze pratiche prima di andare avanti.

La prima: al momento in cui scriviamo Normattiva non ha ancora consolidato il decreto. Chi apre il «testo vigente» del D.Lgs. 13/2024 legge una versione superata. Bisogna leggere in parallelo l'art. 28 del correttivo.

La seconda, più scomoda: anche le schede informative dell'Agenzia sono antecedenti. Le pagine «Requisiti», «Effetti del concordato» e «Cessazione e decadenza» della sezione CPB indicano ancora, fra le cause di decadenza, il venir meno delle condizioni di accesso — ipotesi che oggi non è più decadenza ma inefficacia. Sono ottime pagine, e prima o poi verranno aggiornate: fino ad allora non sono una base sufficiente per la due diligence su un cliente reale.


2. Prima trappola: una parte del portafoglio non è nemmeno in gioco

È l'errore che costa più tempo, perché si scopre a valle di una simulazione già fatta.

La platea del biennio 2026-2027 è composta da chi applica gli ISA nel periodo d'imposta 2025 e non ha un concordato in corso. Le istruzioni al modello sono esplicite: il modello CPB si utilizza «in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026».

Coorte Può aderire al 2026-2027?
Ha aderito al CPB 2024-2025 (biennio concluso) Sì, in regime di rinnovo (art. 14) — ed è la coorte con i benefici più ricchi
Ha aderito al CPB 2025-2026 (biennio in corso) No. Prossima finestra: 2027-2028
Non ha mai aderito, applica gli ISA nel 2025 , prima adesione
Forfettario No. Il Capo III del D.Lgs. 13/2024 è stato abrogato dal 1° gennaio 2025 (art. 7, c. 1, D.Lgs. 81/2025). Il CPB per i forfettari è esistito solo per il 2024
Ex forfettario uscito per superamento soglia, ora soggetto ISA

La distinzione fra la prima e la seconda riga non è pignoleria: cambia radicalmente la convenienza. Chi rinnova non paga le maggiorazioni di acconto, ottiene il visto di conformità fino a 100.000 €, si vede anticipare di due anni i termini di accertamento, non paga interessi sui versamenti rateali e — solo lui — può accedere al ravvedimento speciale sulle annualità 2020-2023. Chi entra per la prima volta prende il pacchetto base.

Prima di aprire un solo software: separate le due coorti. È mezza giornata di lavoro su elenco, e vi dice quanti clienti dovete davvero valutare.

Un secondo filtro, spesso trascurato, è il requisito dei debiti (art. 10, c. 2): non si accede con debiti per tributi amministrati dall'Agenzia o debiti contributivi pari o superiori a 5.000 €, considerando solo quelli definitivamente accertati. Qui c'è una buona notizia e una cattiva.

La buona: i requisiti si verificano alla data di accettazione della proposta, non prima (FAQ AdE del 9 dicembre 2024). Il cliente che a settembre risulta escluso perché ha 7.000 € di debiti può estinguerli o farli rientrare in una definizione agevolata entro il termine di adesione e diventare ammissibile. Non archiviatelo a settembre. Se avete clienti in questa situazione, la valutazione del CPB e quella dell'adesione alla rottamazione quinquies vanno fatte insieme, non in due momenti diversi.

La cattiva: circola l'idea che il correttivo abbia «eliminato il requisito dei debiti». Non è così. L'art. 10, c. 2, è vivo e la soglia dei 5.000 € va ancora attestata al rigo P01. Ciò che è stato eliminato è la decadenza collegata (art. 22, c. 1, lett. d), sostituita dall'inefficacia dell'adesione. Sono due cose diverse e la seconda non è affatto una buona notizia: significa che un'adesione presentata senza requisiti non produce effetti — con tutto quello che ne consegue su acconti già versati e imposta sostitutiva già pagata.

Separare le coorti, senza farlo a mano

StudioCloud tiene la scadenza CPB accanto a ogni cliente e sa gia' chi è nel perimetro: regime, punteggio ISA, posizione debitoria, concordato in corso. La prima scrematura del portafoglio smette di essere mezza giornata di lavoro su elenco.

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3. Seconda trappola: la data giusta è il 2 novembre, ma il problema non è la data

Partiamo dal dato, perché in giro c'è confusione a due livelli diversi.

Il termine di legge è il 31 ottobre 2026, fissato dall'art. 7-bis, c. 3, del DL 27 marzo 2026 n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, che lo ha differito dal 30 settembre previsto in via ordinaria dall'art. 9, c. 3, del D.Lgs. 13/2024. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare: ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura.

Il 31 ottobre 2026 cade di sabato, il 1° novembre è domenica e festivo, il 2 è lunedì. Opera quindi l'art. 7, c. 1, lett. h), del DL 70/2011: «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo».

Il termine operativo è quindi lunedì 2 novembre 2026, e non c'è motivo di trattarlo come un'inferenza azzardata. La ragione decisiva non è la regola generale in astratto: è che l'adesione al CPB viaggia dentro il flusso dichiarativo. Si trasmette in allegato al modello Redditi 2026 insieme al modello ISA, oppure in via autonoma usando il frontespizio dello stesso modello Redditi 2026 con la casella «Comunicazione CPB». E il termine di presentazione telematica di Redditi 2026 è anch'esso il 31 ottobre, anch'esso slittato al 2 novembre per la stessa identica regola. Sarebbe incoerente considerare tempestiva la dichiarazione trasmessa il 2 novembre e tardiva l'adesione che vi è contenuta.

Va detto che l'Agenzia scrive sempre e solo «entro il 31 ottobre 2026» e non menziona lo slittamento. Ma non lo menziona mai, per nessuna scadenza: è la sua abitudine redazionale, indica la data di legge e lascia operare la regola generale in silenzio. Lo fa anche per il modello Redditi, e nessuno per questo dubita del 2 novembre. Leggere quel silenzio come un segnale è un errore di metodo.

Il vero problema non è quale sia la data. Sono due altre cose.

La prima è che una parte non trascurabile del materiale in circolazione — comprese pagine ancora online e ben posizionate — parla di 30 settembre, il termine originario superato dal DL 38/2026. Se qualcuno in studio lavora su una circolare di primavera, sta lavorando su una data sbagliata di un mese.

La seconda è che il differimento, chiesto dalla categoria e concesso, ha avuto un effetto collaterale che nessuno aveva ordinato: ha fatto coincidere la valutazione CPB con il picco dichiarativo. Prima c'era una finestra di settembre relativamente pulita. Ora la decisione su ogni cliente cade esattamente nel giorno in cui si chiudono i dichiarativi. Il tempo guadagnato sul calendario è stato perso sulla capacità produttiva dello studio: chi non pianifica ad agosto lavora in emergenza a ottobre.

Un'ultima cosa, che non è un dubbio sulla data ma sulla sua natura: il termine è perentorio e non esiste rete di salvataggio. L'art. 35, c. 1, del D.Lgs. 13/2024 esclude espressamente la remissione in bonis; la circolare 18/E/2024 ha escluso l'adesione con dichiarazione tardiva presentata nei novanta giorni. Il 2 novembre è l'ultimo giorno utile, non il primo giorno di una finestra. E poiché entro quel giorno si può ancora correggere o revocare — ma solo entro quel giorno — trasmettere il 2 novembre significa rinunciare a qualunque margine di rettifica. Non è un problema di validità: è un problema di prudenza operativa, e riguarda l'ultima settimana, non l'ultimo weekend.


4. Terza trappola: la simulazione costruita sul reddito sbagliato

La proposta non si costruisce sul reddito fiscale 2025 come lo leggete in dichiarazione. Si costruisce sul reddito rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, cioè al netto delle componenti che il concordato non concorda.

Restano fuori dalla base: plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, utili e perdite da partecipazioni in soggetti trasparenti, corrispettivi per la cessione della clientela, la maxi-deduzione del costo del lavoro e — novità di quest'anno — la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing introdotta dalla legge di bilancio 2026 (lett. b-ter dell'art. 16, aggiunta dal DL 38/2026).

Se il reddito fiscale 2025 di un cliente è 40.000 € e comprende 10.000 € di plusvalenza, la base è 30.000 €. Chi simula sul dato lordo sbaglia la proposta, sbaglia il calcolo dell'imposta sostitutiva (che si misura sull'eccedenza rispetto al 2025 rettificato) e sbaglia l'analisi di convenienza.

E attenzione a un equivoco frequente: quelle componenti non spariscono. Il loro saldo netto determina una corrispondente variazione del reddito concordato, con un pavimento di 2.000 €. Il concordato non sterilizza la plusvalenza: la sposta fuori dalla base e la fa rientrare a valle.

I tetti per fascia ISA, e il pavimento che li batte

La proposta non può eccedere il reddito 2025 rettificato oltre una certa misura, che dipende dal punteggio ISA:

Punteggio ISA 2025 Tetto massimo di incremento Aliquota sostitutiva sull'eccedenza
10 +10% 10%
≥ 9 e < 10 +15% 10%
≥ 8 e < 9 +25% 10%
≥ 6 e < 8 +30% 12%
≥ 1 e < 6 +35% 15%

Le due colonne rispondono a domande diverse e vanno tenute separate quando si parla al cliente: la prima dice di quanto può salire la proposta, la seconda quanto costa l'aumento se si opta per l'imposta sostitutiva. Le fasce +30% e +35% sono state introdotte quest'anno dal DL 38/2026: prima i tetti esistevano solo per chi aveva ISA pari o superiore a 8.

Due precisazioni che cambiano i numeri:

Il tetto non è assoluto. L'art. 9, c. 3-ter, dispone che se la proposta, tenuto conto del tetto, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali individuati dalla metodologia, il tetto non si applica. C'è un pavimento settoriale, costruito sulla distribuzione della spesa media per dipendente del settore (primo quartile, al netto dei contributi), e quel pavimento prevale sul tetto. Per i clienti con redditività dichiarata molto bassa rispetto al settore, la proposta può superare la percentuale che vi aspettate.

Il primo anno è attenuato. L'art. 7 del DM 11 maggio 2026 prevede che per il periodo d'imposta 2026 la proposta tenga conto del reddito 2025 e, nella misura del 50%, del maggior reddito individuato dalla metodologia. È la gradualità verso la «piena affidabilità al termine del biennio». Il salto vero è sul secondo anno.

L'imposta sostitutiva, e i tre malintesi che genera

Il regime dell'art. 20-bis è opzionale e si applica solo alla parte di reddito concordato eccedente il 2025 rettificato, fino a 85.000 €. Sopra quella soglia l'eccedenza sconta comunque un'imposta sostitutiva, ma con aliquota pari a quella marginale massima: 43% per i soggetti IRPEF, 24% per i soggetti IRES.

I tre malintesi ricorrenti, in ordine di frequenza:

  1. che la sostitutiva si applichi a tutto il reddito concordato. No: solo all'incremento.
  2. che copra anche l'IRAP. No: sostituisce imposte sui redditi e addizionali, non l'IRAP.
  3. che vada scelta una volta per il biennio. No: l'opzione è esercitabile anche per una sola delle due annualità.

I codici tributo restano quelli istituiti con la risoluzione 48/E del 19 settembre 2024: 4071 per la sostitutiva, 4068 e 4069 per la maggiorazione di acconto sulle imposte dirette (persone fisiche e soggetti diversi), 4070 per quella IRAP — che va esposto nella sezione «Regioni» dell'F24, non in «Erario». Al momento non risultano codici nuovi per il biennio 2026-2027.


5. Quarta trappola: l'asimmetria, e la domanda giusta da fare al cliente

Questa la sanno tutti e quasi nessuno la traduce in una domanda operativa.

Se il reddito effettivo sale sopra il concordato, l'eccedenza non è tassata: è il vantaggio. Se scende sotto, si paga comunque sul concordato. L'art. 19, c. 1, è netto: i minori redditi effettivi non rilevano.

L'unica via d'uscita è l'art. 19, c. 2: le circostanze eccezionali che producano minori redditi effettivi eccedenti il 30% rispetto a quelli concordati. Ma l'elenco è tassativo, e — questo è il punto — è un elenco di eventi fisici e giuridici, non economici. Per il biennio 2026-2027 lo fissa l'art. 4 del DM 11 maggio 2026:

  • eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza;
  • danni ai locali che li rendano inagibili, danni rilevanti alle scorte con sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali;
  • sospensione dell'attività perché il cliente unico o principale ha a sua volta interrotto l'attività;
  • liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell'unica azienda;
  • sospensione dell'attività comunicata alla Camera di commercio, o dell'esercizio della professione comunicata all'ordine o alla cassa;
  • novità 2026-2027: impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell'indice dei prezzi superiore al 5%.

Notate cosa non c'è. Il calo del mercato non c'è. La concorrenza non c'è. E l'ipotesi del cliente principale è molto più stretta di come la si legge di solito: non basta che il cliente interrompa l'attività. Servono tre elementi cumulativi — un evento straordinario fra quelli elencati, l'interruzione dell'attività del cliente unico o principale causata da quell'evento, e la conseguente sospensione dell'attività del contribuente.

Fuori da lì non si esce. A Telefisco 2025 l'Agenzia ha risposto che il decesso del cliente principale non costituisce circostanza eccezionale, e quindi non consente la cessazione neppure in presenza di una contrazione reddituale superiore al 30%. La risposta riguardava quella specifica fattispecie, ma la logica è evidentemente estensibile: la perdita commerciale di un cliente, per qualunque ragione, non è contemplata.

Dove passa il confine lo mostra bene la risposta a interpello n. 98 del 1° aprile 2026: lì la cessazione è stata ammessa perché l'impresa era nella materiale impossibilità di accedere al cantiere dell'unico committente per un provvedimento dell'autorità giudiziaria — fermo restando il superamento della soglia del 30%. Un impedimento fisico documentato, non un calo di fatturato.

La domanda da mettere in check-list non è «come pensi che vada il 2026?». Nessun cliente sa rispondere e la risposta non è verificabile. La domanda è: «da quanti clienti dipende più del 30% del tuo fatturato, e cosa succede se ne perdi uno?» Se la risposta è «uno solo», il concordato sta vendendo una certezza che non esiste.


6. Quinta trappola: gli eventi che spengono il concordato a metà strada

Qui la casistica è fitta, la logica non è intuitiva e le conseguenze sono asimmetriche. Vale la pena tenerla a portata di mano perché è la materia di cui sono fatte le telefonate di novembre 2027.

Cessione di ramo d'azienda: nessun de minimis, ma attenzione a chi è il cliente. Qui vanno tenuti distinti due piani che la pubblicistica confonde spesso.

Sul piano dell'accesso, la circolare 18/E/2024 (par. 6.6) riconduce la cessione di ramo d'azienda alle cause di esclusione dell'art. 11, per analogia con il conferimento: chi ha ceduto un ramo non entra.

Sul piano della cessazione di un concordato già in essere, a Telefisco 2025 l'Agenzia ha confermato che anche la cessione di un ramo marginale la determina, perché viene meno il collegamento diretto fra la proposta e la nuova capacità reddituale. Non esiste una soglia di rilevanza economica. Ma la causa di cessazione dell'art. 21, c. 1, lett. b-ter, si riferisce testualmente a società ed enti: con le FAQ del 25 settembre 2025 l'Agenzia ha chiarito che per l'impresa individuale che cede un ramo d'azienda il concordato «continua a produrre i suoi effetti».

Tradotto: la S.r.l. che dismette un punto vendita marginale perde il concordato; la ditta individuale che fa la stessa cosa no. Se il cliente ha in programma una dismissione, la prima domanda è che forma giuridica ha.

Ma l'affitto d'azienda no. La risposta n. 46 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che l'affitto d'azienda non è causa di cessazione, non rientrando fra le operazioni straordinarie tipizzate. Attenzione al coordinamento, che è sottile: la cessione in affitto dell'unica azienda compare fra le circostanze eccezionali del DM. Quindi non causa cessazione automatica come operazione straordinaria, ma può causarla per la via dell'art. 19, c. 2, se genera un calo di reddito oltre il 30%. Stesso fatto economico, due binari, esito diverso.

Stessa operazione, forma giuridica diversa, esito opposto. La cessione dell'intera partecipazione in una S.r.l. non è causa di cessazione (risposta n. 102 del 15 aprile 2025), perché la norma sulla modifica della compagine colpisce solo i soggetti trasparenti ex art. 5 TUIR. Cambiare i soci di una S.r.l. è irrilevante; cambiarli in una S.n.c. può essere letale. Su questo il correttivo ha introdotto una valvola: in caso di rinnovo, l'ingresso di soci che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, ovvero redditi d'impresa o di lavoro autonomo non superiori a 35.000 €, non fa scattare l'esclusione né la cessazione.

Morte del titolare contro morte del socio. Il decesso dell'imprenditore individuale determina cessazione del CPB anche se gli eredi proseguono l'attività: la successione trasferisce l'attività a soggetti diversi da quello che ha aderito. Lo stesso vale per la donazione d'azienda. Il decesso di un socio di società di persone, invece, non è causa di cessazione (FAQ del 25 ottobre 2024), salvo che ne derivi una contrazione delle basi imponibili oltre il 30%.

L'implicazione operativa non la scrive nessuno: se lo studio sta accompagnando un passaggio generazionale, il calendario del passaggio e la decisione sul CPB vanno decisi insieme. Un conferimento programmato per il 2027 rende l'adesione al biennio un investimento a perdere — si versa nel 2026 per un accordo che si spegne l'anno dopo.

Seconda attività e cambio di prevalenza. La modifica dell'attività causa cessazione, salvo che la nuova rientri nel medesimo ISA. Il caso-scuola dell'Agenzia è istruttivo: l'inversione della prevalenza fra albergo e bar-ristorante costituisce modifica dell'attività, quindi cessazione — perché all'inversione consegue l'applicazione di un ISA diverso. Non è servito aprire nulla di nuovo: è bastato che il mix interno cambiasse peso. Coerentemente, il cambio del codice ATECO 2025 non rileva se l'attività sostanziale e l'ISA applicabile restano gli stessi (risposta n. 236 del 10 settembre 2025).

La seconda metà della domanda da fare al cliente è quella che quasi nessuno fa: «nel prossimo biennio pensi di aprire una nuova linea di attività, o di spostare il peso fra quelle che già hai?»

Le rimanenze che possono far uscire dal concordato senza incassare un euro. La cessazione scatta anche quando si dichiarano ricavi superiori al limite ISA maggiorato del 50%, cioè 7.746.853,50 € (art. 21, c. 1, lett. b-quater).

Per le imprese edili e immobiliari c'è un'ipotesi in più, e va maneggiata con cautela perché non è ancora prassi nazionale: secondo una risposta della Direzione regionale della Lombardia (istanza n. 904-627/2026, agosto 2026), nel calcolo di quella soglia si deve fare riferimento agli stessi elementi contabili usati per l'applicazione degli ISA, quindi ricavi aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali. Se l'orientamento venisse confermato a livello centrale, una variazione dei lavori in corso potrebbe far scattare l'uscita senza che sia entrato un euro in più — un'uscita non pilotata, che arriva dai numeri di bilancio e non da una decisione.

Una risposta di Direzione regionale vincola il solo istante e non impegna l'Agenzia centrale. Ma chi ha ricavi fra 4,5 e 6 milioni e magazzino o lavori in corso rilevanti dovrebbe simulare la soglia in entrambi i modi prima di aderire, non dopo.


7. Sesta trappola: i contributi previdenziali, due mondi opposti

È la sezione dove si concentrano più errori di consulenza, perché la regola cambia a seconda dell'ente.

Gestione artigiani, commercianti e Gestione separata INPS. L'art. 19, c. 1, secondo periodo, stabilisce che la base imponibile concordata rileva anche ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, con facoltà di versare sul reddito effettivo se superiore. L'INPS lo ha confermato nella circolare n. 38 del 7 febbraio 2025 (la circolare annuale sui contributi di artigiani e commercianti, che dedica al CPB un paragrafo). Le istruzioni operative sul quadro RR stanno però altrove: nella circolare n. 105 del 27 giugno 2025 e, per la campagna in corso, nella circolare n. 62 del 27 maggio 2026 — Sezione I per artigiani e commercianti, Sezione II per i professionisti iscritti alla Gestione separata.

Conviene versare sul concordato più basso? Sul piano finanziario quasi sempre sì. Sul piano previdenziale, abbassa il montante contributivo. Per un cinquantenne a dieci anni dalla pensione è una scelta che va quantificata, non subita per inerzia — e va fatta dal cliente, non dallo studio, il che significa: per iscritto.

Casse professionali privatizzate: regola opposta, ma da verificare cassa per cassa. L'art. 19 parla genericamente di «contributi previdenziali obbligatori» e non detta una regola uniforme per le casse ex D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, che godono di autonomia regolamentare. La CNPADC, con comunicazione del 28 ottobre 2024, ha stabilito che per i propri iscritti il contributo soggettivo si calcola sul reddito effettivamente prodotto (art. 8, c. 2, del Regolamento Unitario) e l'integrativo su tutti i corrispettivi, indipendentemente dall'effettiva riscossione. Le altre casse si sono orientate in modo analogo sulla base dei rispettivi regolamenti, ma non esiste una disposizione di legge unica: per un cliente iscritto a Cassa Forense, Inarcassa o ENPAM va verificato il regolamento di quella cassa.

La conseguenza operativa è pesante e sistematicamente sottovalutata: l'avvocato, il commercialista, l'ingegnere che aderisce dichiara al Fisco il concordato e alla Cassa l'effettivo. Due basi imponibili, due logiche, due scadenze. Il vantaggio fiscale non si estende al contributivo. Se la simulazione presentata al cliente mostra un risparmio «complessivo» senza separare le due voci, è una simulazione sbagliata.

E due effetti collaterali che il cliente scopre dopo. L'art. 35, c. 2, dispone che quando le norme fanno riferimento a requisiti reddituali per deduzioni, detrazioni o benefici anche non tributari, si guarda al reddito effettivo e non a quello concordato. Vale anche ai fini ISEE. Chi concorda alto per ragioni fiscali non «compra» un ISEE alto; chi concorda basso non «compra» un ISEE basso. E sul fronte bancario, il reddito dichiarato che la banca legge è quello concordato: è un effetto da valutare con i clienti che hanno pratiche di affidamento in corso.


8. Settima trappola: cosa il CPB non copre

«Con il concordato non ti controllano più» è la frase che genera più contenzioso con i clienti, e non è vera.

L'art. 34 limita gli accertamenti dell'art. 39 del DPR 600/1973 per i periodi oggetto di concordato, salvo che in esito all'istruttoria ricorrano cause di decadenza. Restano integralmente vivi:

  • l'IVA, che l'art. 18 esclude espressamente dagli effetti del concordato: regole e controlli ordinari;
  • i controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter);
  • le indagini finanziarie;
  • gli accertamenti in presenza di cause di decadenza.

E c'è il rovescio, scritto nella norma: l'art. 34, c. 2, prevede che Agenzia e Guardia di Finanza «programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono». Non è una minaccia da riportare al cliente in quei termini, ma è un elemento della decisione e va detto.


9. Ottava trappola: la decadenza è il peggiore dei mondi possibili

La distinzione fra cessazione e decadenza non è terminologica.

  • Cessazione (art. 21): il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento. L'annualità già coperta resta valida.
  • Decadenza (art. 22): il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi. E qui c'è la clausola che rende la decadenza peggiore di qualunque alternativa — l'art. 22, c. 3-bis: restano dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Si perde la protezione dall'accertamento e si tiene il costo. Non è un ritorno alla situazione di partenza: è la somma degli svantaggi.

Il correttivo ha riordinato l'art. 22 e vale la pena leggerlo con attenzione, perché il perimetro si è spostato: la carenza di requisiti non è più decadenza (è inefficacia); alle attività non dichiarate oltre il 30% sono stati aggiunti i compensi accanto ai ricavi; e la decadenza per errori od omissioni nei dati comunicati è ora ancorata a una soglia quantificata del 30% e al periodo d'imposta precedente a quelli concordati.

I quattro errori operativi che portano lì

1. La maggiorazione di acconto dimenticata, e la rateazione che uccide il concordato. L'omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato è causa di decadenza (art. 22, c. 1, lett. e). Una salvezza c'è: il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario la evita.

Ma qui c'è la trappola più pericolosa dell'intera campagna, e va detta per intero: la circolare 9/E del 24 giugno 2025 (par. 1.11) precisa che occorre il pagamento integrale in unica soluzione, e che non può trovare applicazione la rateazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Il cliente che riceve l'avviso bonario, lo rateizza in buona fede e paga tutto regolarmente decade comunque dal concordato, per entrambe le annualità.

Se in studio esiste una prassi standard di rateizzare gli avvisi bonari — e in molti studi esiste — va sospesa per i clienti in CPB. Chi presidia gli avvisi bonari e paga in unica soluzione salva il concordato; chi applica l'automatismo lo perde senza accorgersene.

Nota sul perimetro: dal 2026-2027 le maggiorazioni di acconto non sono più dovute in caso di rinnovo (art. 20, c. 3-bis). Restano dovute da chi aderisce per la prima volta e da chi ha saltato un biennio e rientra ora — l'esonero premia la continuità, non l'adesione in sé (già FAQ AdE del 3 giugno 2026, ora norma).

2. I dati ISA sbagliati che tornano due anni dopo. La comunicazione inesatta dei dati ISA che determini un minor reddito concordato oltre il 30% è causa di decadenza. Un errore su rimanenze, personale o beni strumentali commesso compilando il modello ISA si trascina in decadenza due anni dopo. Con il correttivo esiste ora una via di uscita che prima non c'era: la dichiarazione integrativa che rimuove errori od omissioni sui dati comunicati comporta la rideterminazione del concordato, con ravvedimento operoso sulle sanzioni (art. 19, c. 3-bis).

3. L'adesione trasmessa e poi da revocare. Rimediabile solo entro il termine: dichiarazione correttiva nei termini per gli errori, comunicazione con codice «2» per la revoca, o revoca con flusso dichiarativo. Dopo il 2 novembre, nulla. È il motivo per cui la data di trasmissione non va confusa con la data di scadenza: chi invia il 2 novembre ha zero margine di rettifica, e nei bienni precedenti la corsa alla correttiva nelle ultime quarantotto ore è stata una costante. Non è una questione di validità del termine — è che l'ultima settimana serve a correggere, non a trasmettere.

4. Non presidiare le soglie durante il biennio. Superamento del limite ricavi maggiorato del 50%, debiti che risalgono sopra i 5.000 €, decadenza da rateazioni e definizioni agevolate. Sono controlli da fare in corso di biennio, non in adesione. È la parte del lavoro che nessuno mette in calendario perché non ha una scadenza.


10. Il rinnovo nel 2026 è un'altra cosa, e ha un contrappeso

Per chi ha chiuso il biennio 2024-2025 il correttivo ha costruito un pacchetto sensibilmente più ricco: niente maggiorazioni di acconto, visto di conformità fino a 100.000 € per le compensazioni IVA e 70.000 € per dirette e IRAP, rimborsi IVA fino a 100.000 € senza visto o garanzia, anticipazione di due anni dei termini di decadenza dell'accertamento, e nessun interesse sui versamenti rateali per il biennio. Su quest'ultimo punto vale la pena essere precisi, perché è più generoso di come viene raccontato: l'art. 14, c. 1-ter, non parla della sola imposta sostitutiva ma dei versamenti rateali effettuati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 241/1997, cioè della rateazione ordinaria delle somme risultanti dalla dichiarazione.

E soprattutto la sanatoria. L'art. 29 del correttivo introduce un'imposta sostitutiva sui periodi d'imposta dal 2020 al 2023 riservata a chi rinnova. Funziona così: si assume il reddito già dichiarato per quelle annualità e lo si incrementa in funzione del punteggio ISA di ciascun anno (+5% con ISA 10, +10% fra 8 e 10, +20% fra 6 e 8, +30% fra 4 e 6, +40% fra 3 e 4, +50% sotto 3); sulla differenza si applica un'imposta sostitutiva del 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio, e il 3,9% per l'IRAP. Per il 2020 e il 2021 le imposte sono ridotte del 30%, in considerazione della pandemia. Il minimo è 1.000 € per annualità. Il versamento va fatto in unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, o in dieci rate mensili con interessi legali dal 16 marzo 2027. Eseguito il versamento, per quelle annualità non sono più possibili le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ex art. 39.

Detto così sembra il motivo definitivo per rinnovare. Prima di presentarlo al cliente in questi termini, tre cose.

Primo: chi entra per la prima volta non ci accede. L'articolo parla di soggetti che «rinnovano l'adesione». Non è un beneficio del CPB: è un beneficio del rinnovo.

Secondo: il perimetro di «chi rinnova» non è definito. Restano aperti almeno tre casi che ogni studio ha in portafoglio: chi aderì come forfettario al solo 2024 e nel 2025 ha applicato gli ISA; chi aderì al 2024-2025 ma decadde o cessò in corso di biennio; chi aderì solo per una delle due categorie reddituali. Il decreto non lo dice.

Terzo, ed è il punto che nessuno sta scrivendo: il rinnovo ha un costo occulto sui termini di accertamento. Il comma 17 dell'art. 29 dispone, in deroga allo Statuto del contribuente, che per chi rinnova i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029; e aggiunge che «in ogni caso», per chi rinnova, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. Quella seconda proposizione, per come è scritta, si applica a tutti i rinnovanti — anche a chi non aderisce al ravvedimento.

Le due norme — l'anticipazione di due anni dell'art. 14, c. 1-bis, e la proroga dell'art. 29, c. 17 — hanno oggetti diversi: la prima riguarda i periodi concordati, la seconda le annualità pregresse. Ma la formula «in ogni caso» è ampia, nessun documento di prassi l'ha chiarita, e sulla bilancia del rinnovo va messa anche questa.

C'è infine un problema di calendario che vale la pena dire chiaramente: il provvedimento attuativo del ravvedimento non è ancora stato emanato e i codici tributo non esistono. L'art. 29, c. 18, li rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Sul precedente del ciclo scorso il provvedimento arrivò il 19 settembre 2025 e i codici tributo solo con la risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025: fra l'adesione e le istruzioni di versamento passarono tre mesi.

Significa che il cliente deve decidere se rinnovare entro il 2 novembre senza conoscere le modalità operative della sanatoria che di quel rinnovo è il principale incentivo. Senza codici tributo, l'F24 non è nemmeno compilabile.

La conseguenza pratica, ed è il consiglio più concreto di questa sezione: la decisione sul rinnovo va costruita sulla convenienza del CPB ordinario — stabilità del reddito, protezione dall'accertamento, premialità ISA, esonero dagli acconti maggiorati — e il ravvedimento speciale va trattato come un vantaggio accessorio: certo nei principi, incerto nelle modalità. Aliquote e incrementi figurativi sono già in legge e permettono una stima; il calcolo esatto e il calendario dei versamenti no.

Un rinnovo che sta in piedi solo grazie alla sanatoria è un rinnovo deciso su un numero che oggi nessuno può quantificare con precisione. Si può attendere il provvedimento — atteso entro settembre — per la valutazione quantitativa fine, purché l'attesa non mangi il calendario di adesione: la sanatoria si versa nel 2027, il concordato si accetta entro il 2 novembre 2026. Le due scadenze non si aspettano a vicenda.

Nell'informativa al cliente questo va scritto, non sottinteso.


11. La decisione che nessuno documenta: quella di non aderire

Fin qui abbiamo parlato di fiscalità. Questa parte parla di voi.

Il rapporto con il cliente è un contratto d'opera intellettuale, con la diligenza qualificata dell'art. 1176, c. 2, c.c. Il professionista è debitore di mezzi, non di risultato — ma su di lui grava un obbligo di informazione sui rischi dell'incarico e sugli eventi rilevanti in fase esecutiva, e l'inadeguatezza informativa genera responsabilità. Sull'onere della prova: il cliente deve provare incarico, inadempimento, colpa, danno e nesso causale; il professionista deve provare di aver osservato la diligenza dovuta. La documentazione scritta dell'attività consulenziale è la prova della diligenza. Non è un adempimento formale: è l'unica cosa che parla per voi.

Il pacchetto minimo, per ogni cliente valutato — non per ogni cliente che aderisce:

  1. Informativa scritta: meccanismo, vantaggi, svantaggi, irreversibilità biennale, cause di cessazione e decadenza, effetti contributivi distinti fra INPS e casse private, irrilevanza ai fini IVA, effetti su ISEE e su altri benefici a requisito reddituale.
  2. Check-list dati firmata dal cliente, con le domande prospettiche: operazioni straordinarie previste, cessioni anche di rami marginali, ingressi e uscite di soci, seconda attività o spostamento di prevalenza, concentrazione della clientela, passaggi generazionali in corso.
  3. Accettazione o rifiuto della proposta, datato e firmato.

Il terzo punto è quello che gli studi saltano, ed è il più importante. Perché il caso che genera contenzioso non è quello del cliente che ha aderito e ci ha perso. Quello ha firmato, ha scelto, e ha davanti un professionista che può esibire la simulazione e l'informativa. Il caso che genera contenzioso è quello del cliente che non ha aderito, ha visto il reddito crescere del 40% nel 2027, e sostiene che il commercialista non gliel'aveva proposto.

La decisione di non aderire va documentata con lo stesso rigore di quella di aderire. Se dovessimo lasciare una sola frase di questa guida, sarebbe questa.

E c'è una considerazione di scala: se avete 200 clienti potenzialmente eleggibili, avete 200 decisioni da tracciare in dieci settimane. Non è un problema di modulistica, è un problema di sistema — serve un posto in cui la decisione presa per ciascun cliente resti scritta, datata e attribuita a qualcuno.


12. Come si organizza lo studio

Il differimento al 31 ottobre ha spostato la valutazione dentro il picco dichiarativo. Non c'è più la finestra pulita di settembre. Un ordine di lavorazione che funziona parte dai clienti da escludere, non da quelli da convincere.

Ordine consigliato, dal più rischioso al più semplice:

  1. Clienti con eventi noti in arrivo — cessioni anche di rami, conferimenti, ricambio soci, passaggi generazionali, seconde attività. Non perché convenga: perché vanno esclusi presto e va documentato il perché.
  2. Clienti con voto ISA sotto 8, per cui operano le nuove fasce +30% e +35%: il salto è più grande e la valutazione più delicata.
  3. Clienti a rischio soglia — ricavi fra 4,5 e 6 milioni, magazzino o lavori in corso rilevanti, edilizia e immobiliare.
  4. Soggetti trasparenti (S.n.c., S.a.s., associazioni professionali): richiedono il consenso informato di tutti i soci, e il vincolo di adesione congiunta con STP e associazioni opera — dopo il correttivo — solo quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA.
  5. Professionisti iscritti a casse private: simulazione obbligatoriamente a doppio binario, fiscale e contributivo.
  6. Ditte individuali stabili con voto ISA alto: i più semplici, i meno urgenti, e spesso quelli con il vantaggio più modesto — con voto 10 il tetto è +10%.

I dati minimi per una valutazione che regga:

  • punteggio ISA 2025 e reddito fiscale 2025 depurato delle componenti non concordabili;
  • storico del triennio;
  • previsione 2026-2027 fornita dal cliente e messa per iscritto;
  • posizione debitoria tributaria e contributiva, con la verifica fatta alla data di adesione, non a settembre;
  • gestione previdenziale di appartenenza;
  • concentrazione della clientela;
  • eventi societari e familiari programmati;
  • esigenze bancarie e situazioni in cui rileva il reddito effettivo (ISEE, benefici a requisito reddituale).

Un ultimo strumento, sottoutilizzato: la scheda di sintesi CPB nel cassetto fiscale del contribuente, che l'Agenzia ha messo a disposizione a partire dal biennio 2024-2025 (verificare la disponibilità della versione riferita al biennio corrente). Serve ad allineare studio e cliente sugli stessi numeri prima della discussione, invece che durante.

Se questa impostazione vi è familiare, è la stessa logica di gestione a portafoglio che abbiamo descritto per la campagna 730/2026: prima si filtra, poi si lavora, e ogni decisione lascia una traccia.


13. Dove StudioCloud entra in questo lavoro

Questa sezione parla del software che sviluppiamo. Lo dichiariamo apertamente: se non vi interessa, saltate alla prossima — il resto della guida sta in piedi da solo.

Il problema descritto nelle due sezioni precedenti non è di calcolo, è di tracciamento su volume. La proposta la elabora l'Agenzia e la si legge con il suo software («Il tuo ISA 2026 CPB»): StudioCloud non lo sostituisce e non prova a rifarne i conti.

Quello che facciamo è tenere insieme le tre cose che in dieci settimane si perdono.

Il perimetro. La scadenza del 2 novembre non compare su tutti i clienti: compare solo su quelli che possono davvero aderire. Il motore esclude i forfettari, chi non ha partita IVA e chi l'ha aperta nel 2026 — niente ISA il primo anno, quindi niente proposta. La scrematura descritta al punto 2 di questa guida arriva già fatta, e si aggiorna da sola quando cambia l'anagrafica di un cliente.

La valutazione. Dalla scadenza si apre un percorso guidato che pone le domande prospettiche di cui abbiamo parlato — concentrazione della clientela, operazioni straordinarie in vista, ingressi o uscite di soci, passaggi generazionali, cassa di appartenenza — con i dati di quel cliente già davanti, invece che da ricostruire ogni volta.

La traccia. È la parte che ci interessa di più, ed è quella del punto 11: la valutazione si chiude con una decisione firmata. Resta scritta, datata, attribuita a chi l'ha presa e agganciata al cliente e alla conversazione che l'ha generata. Vale anche — soprattutto — quando la decisione è non aderire. E quando la situazione cambia, la nuova decisione non cancella la precedente: la supera, lasciando leggibile la storia di come ci si è arrivati.

Cosa non fa. Non calcola la proposta, non dice se aderire, non sostituisce il vostro giudizio. Fa in modo che fra tre anni, se qualcuno chiede perché quel cliente non aderì, la risposta esista e sia datata.


14. Cosa non è ancora chiaro, e va detto al cliente

Un articolo onesto su una materia di questa età deve avere una sezione come questa.

  • Chi è «chi rinnova» ai fini del ravvedimento speciale: tre casi frequenti restano scoperti dal testo del decreto.
  • Le modalità operative del ravvedimento: provvedimento attuativo non emanato, codici tributo non istituiti.
  • L'interazione fra proroga e anticipazione dei termini di accertamento per chi rinnova: le due norme convivono male e nessuna prassi le ha coordinate.
  • La modifica della compagine sociale: l'orientamento prevalente è che rilevi solo l'aumento del numero dei soci, ma convive con una FAQ che qualifica come rilevante anche il recesso. Su un cliente reale con questa situazione, l'interpello è la strada.
  • Le rimanenze nel calcolo della soglia di cessazione per edilizia e immobiliare: c'è una risposta di Direzione regionale, non c'è prassi nazionale.
  • Il testo del decreto: pubblicato senza note per ragioni d'urgenza, con almeno un refuso materiale, sarà ripubblicato con le note. Chi cita l'art. 29 in un parere farebbe bene ad attendere la ripubblicazione.

Nessuno di questi punti impedisce di decidere. Tutti impediscono di decidere in fretta.


15. FAQ — domande frequenti

Il termine per aderire al CPB 2026-2027 è il 31 ottobre o il 2 novembre 2026?

Il termine di legge è il 31 ottobre 2026 (art. 7-bis, c. 3, DL 38/2026 conv. L. 88/2026), che cade di sabato: si applica l'art. 7, c. 1, lett. h), del DL 70/2011 e il termine operativo è lunedì 2 novembre 2026. La conferma più solida è strutturale: l'adesione si trasmette con il modello Redditi 2026 — in allegato al modello ISA oppure con il solo frontespizio e la casella «Comunicazione CPB» — e il termine di presentazione telematica di Redditi 2026 è anch'esso slittato al 2 novembre per la stessa regola. L'Agenzia indica sempre la data di legge senza menzionare lo slittamento, ma lo fa per ogni scadenza: non è un segnale specifico del CPB. Resta il fatto che il termine è perentorio (remissione in bonis esclusa dall'art. 35, c. 1) e che entro quella stessa data si esauriscono anche le possibilità di correzione e revoca.

Chi ha aderito al CPB 2025-2026 può aderire anche al biennio 2026-2027?

No. Il modello CPB si utilizza in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026. Chi è dentro quel biennio dovrà attendere la finestra 2027-2028.

I forfettari possono aderire al concordato preventivo biennale?

No. Il Capo III del D.Lgs. 13/2024, che disciplinava il CPB per i contribuenti forfettari, è stato abrogato dal 1° gennaio 2025 dall'art. 7, c. 1, del D.Lgs. 81/2025. Il concordato per i forfettari è esistito, in via sperimentale e per una sola annualità, solo per il periodo d'imposta 2024.

Cosa cambia con il decreto correttivo di agosto 2026?

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto, elimina le maggiorazioni di acconto per chi rinnova, trasforma l'adesione priva di requisiti da causa di decadenza a adesione inefficace, riscrive le cause di decadenza, potenzia i benefici premiali del rinnovo (visto di conformità fino a 100.000 €, anticipazione di due anni dei termini di accertamento, versamenti rateali senza interessi) e introduce un'imposta sostitutiva sulle annualità 2020-2023 riservata a chi rinnova. Le modifiche si applicano a decorrere dal biennio 2026-2027.

Se il reddito effettivo scende sotto quello concordato, si paga lo stesso?

Sì. I minori redditi effettivi non rilevano (art. 19, c. 1). L'unica eccezione sono le circostanze eccezionali tipizzate dal DM 11 maggio 2026 che producano minori redditi eccedenti il 30% rispetto al concordato. L'elenco è tassativo e riguarda eventi fisici e giuridici: la perdita del cliente principale non vi rientra, come confermato dall'Agenzia a Telefisco 2025.

Che differenza c'è fra cessazione e decadenza dal concordato?

La cessazione (art. 21) fa venire meno il concordato dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, lasciando valida l'annualità già coperta. La decadenza (art. 22) lo fa venire meno per entrambi i periodi, ma con una clausola sfavorevole: restano dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito concordato se maggiore di quello effettivo. Si perde la protezione dall'accertamento senza perdere il costo.

L'imposta sostitutiva del 10-15% si applica a tutto il reddito concordato?

No. Si applica solo alla parte eccedente il reddito 2025 rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, e solo fino a 85.000 €. L'eccedenza oltre quella soglia sconta l'aliquota marginale massima (43% IRPEF, 24% IRES). L'imposta sostitutiva non copre l'IRAP e l'opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità.

I contributi previdenziali si calcolano sul reddito concordato o su quello effettivo?

Dipende dall'ente. Per la gestione artigiani e commercianti e per la Gestione separata INPS il riferimento è il reddito concordato, con facoltà di optare per l'effettivo se superiore (art. 19, c. 1; istruzioni sul quadro RR nelle circolari INPS n. 105/2025 e n. 62/2026). Per le casse professionali privatizzate la base resta il reddito effettivo: chi è iscritto a una cassa dichiara il concordato al Fisco e l'effettivo alla cassa. Non esiste una regola di legge uniforme per tutte le casse: va verificato il regolamento della singola cassa.

Ho ricevuto un avviso bonario su somme dovute per il concordato: posso rateizzarlo?

Formalmente sì, ma la rateazione non evita la decadenza dal CPB. L'art. 22, c. 1, lett. e), la esclude solo in caso di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, e la circolare 9/E del 24 giugno 2025 (par. 1.11) precisa che deve trattarsi di pagamento integrale e in unica soluzione, senza applicazione della rateazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Chi rateizza perde il concordato per entrambe le annualità, anche se poi versa tutto regolarmente.

La cessione di un ramo d'azienda fa perdere il concordato?

Per società ed enti sì, anche se il ramo è marginale: la causa di cessazione dell'art. 21, c. 1, lett. b-ter, non prevede soglie di rilevanza. Per le imprese individuali l'Agenzia ha invece escluso l'operatività della causa di cessazione con le FAQ del 25 settembre 2025, dal momento che la norma si riferisce testualmente a società ed enti. Sul piano dell'accesso, la circolare 18/E/2024 riconduce comunque la cessione di ramo alle cause di esclusione.

Si può revocare l'adesione dopo averla trasmessa?

Solo entro il termine di adesione, con l'apposito codice nella comunicazione o, in alternativa, con la revoca in sede di invio della dichiarazione. Dopo la scadenza il concordato non è revocabile: non esiste un recesso, e le uniche uscite sono la cessazione e la decadenza, che sono eventi subiti e non scelte.

Il concordato blocca tutti i controlli fiscali?

No. L'art. 34 limita gli accertamenti fondati sull'art. 39 del DPR 600/1973 per i periodi concordati, salvo cause di decadenza. Restano pienamente operativi i controlli in materia di IVA (che l'art. 18 esclude espressamente dagli effetti del concordato), i controlli automatizzati e formali e le indagini finanziarie.

Aderire al CPB migliora la proposta del biennio successivo?

No. La proposta successiva si costruisce sul reddito effettivo dichiarato, non su quello concordato. Concordare basso non «protegge la base» per il futuro.


In sintesi

Il concordato preventivo biennale 2026-2027 si decide entro il 2 novembre, su un quadro normativo che è cambiato il 12 agosto e che non tutte le fonti hanno recepito. La decisione non è «conviene o no» in astratto: è una sequenza di filtri — chi è eleggibile, su quali numeri si simula, quali eventi rischiano di spegnere il concordato nel biennio, cosa resta scoperto — e alla fine di quella sequenza c'è una scelta che va messa per iscritto, qualunque essa sia.

La parte del lavoro che non si vede è proprio l'ultima: non la simulazione, ma la traccia della decisione. È quella che vi difende tre anni dopo.

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Domande frequenti

Il termine per aderire al CPB 2026-2027 è il 31 ottobre o il 2 novembre 2026?
Il termine di legge è il 31 ottobre 2026 (art. 7-bis, c. 3, DL 38/2026 conv. L. 88/2026), che cade di sabato: si applica l'art. 7, c. 1, lett. h), del DL 70/2011 e il termine operativo è lunedì 2 novembre 2026. La conferma più solida è strutturale: l'adesione si trasmette con il modello Redditi 2026 — in allegato al modello ISA oppure con il solo frontespizio e la casella «Comunicazione CPB» — e il termine di presentazione telematica di Redditi 2026 è anch'esso slittato al 2 novembre per la stessa regola. Il termine è perentorio: la remissione in bonis è esclusa dall'art. 35, c. 1, e entro la stessa data si esauriscono anche correzione e revoca.
Chi ha aderito al CPB 2025-2026 può aderire anche al biennio 2026-2027?
No. Il modello CPB si utilizza in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026. Chi è dentro quel biennio dovrà attendere la finestra 2027-2028. Può invece rinnovare chi ha concluso il biennio 2024-2025, e il rinnovo gode di benefici sensibilmente più ampi.
I forfettari possono aderire al concordato preventivo biennale?
No. Il Capo III del D.Lgs. 13/2024, che disciplinava il CPB per i contribuenti forfettari, è stato abrogato dal 1° gennaio 2025 dall'art. 7, c. 1, del D.Lgs. 81/2025. Il concordato per i forfettari è esistito, in via sperimentale e per una sola annualità, solo per il periodo d'imposta 2024.
Cosa cambia con il decreto correttivo di agosto 2026?
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto, elimina le maggiorazioni di acconto per chi rinnova, trasforma l'adesione priva di requisiti da causa di decadenza a adesione inefficace, riscrive le cause di decadenza, potenzia i benefici premiali del rinnovo (visto di conformità fino a 100.000 euro, anticipazione di due anni dei termini di accertamento, versamenti rateali senza interessi) e introduce un'imposta sostitutiva sulle annualità 2020-2023 riservata a chi rinnova. Le modifiche si applicano a decorrere dal biennio 2026-2027.
Se il reddito effettivo scende sotto quello concordato, si paga lo stesso?
Sì. I minori redditi effettivi non rilevano (art. 19, c. 1). L'unica eccezione sono le circostanze eccezionali tipizzate dall'art. 4 del DM 11 maggio 2026 che producano minori redditi eccedenti il 30% rispetto al concordato. L'elenco è tassativo e riguarda eventi fisici e giuridici: la perdita del cliente principale non vi rientra, come confermato dall'Agenzia a Telefisco 2025.
Che differenza c'è fra cessazione e decadenza dal concordato?
La cessazione (art. 21) fa venire meno il concordato dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, lasciando valida l'annualità già coperta. La decadenza (art. 22) lo fa venire meno per entrambi i periodi, ma con una clausola sfavorevole: restano dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito concordato se maggiore di quello effettivo. Si perde la protezione dall'accertamento senza perdere il costo.
L'imposta sostitutiva del 10-15% si applica a tutto il reddito concordato?
No. Si applica solo alla parte eccedente il reddito 2025 rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, e solo fino a 85.000 euro. L'eccedenza oltre quella soglia sconta l'aliquota marginale massima (43% IRPEF, 24% IRES). L'imposta sostitutiva non copre l'IRAP e l'opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità.
I contributi previdenziali si calcolano sul reddito concordato o su quello effettivo?
Dipende dall'ente. Per la gestione artigiani e commercianti e per la Gestione separata INPS il riferimento è il reddito concordato, con facoltà di optare per l'effettivo se superiore (art. 19, c. 1; istruzioni sul quadro RR nelle circolari INPS n. 105/2025 e n. 62/2026). Per le casse professionali privatizzate la base resta il reddito effettivo: chi è iscritto a una cassa dichiara il concordato al Fisco e l'effettivo alla cassa. Non esiste una regola di legge uniforme per tutte le casse: va verificato il regolamento della singola cassa.
Ho ricevuto un avviso bonario su somme dovute per il concordato: posso rateizzarlo?
Formalmente sì, ma la rateazione non evita la decadenza dal CPB. L'art. 22, c. 1, lett. e), la esclude solo in caso di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, e la circolare 9/E del 24 giugno 2025 (par. 1.11) precisa che deve trattarsi di pagamento integrale e in unica soluzione, senza applicazione della rateazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Chi rateizza perde il concordato per entrambe le annualità, anche se poi versa tutto regolarmente.
La cessione di un ramo d'azienda fa perdere il concordato?
Per società ed enti sì, anche se il ramo è marginale: la causa di cessazione dell'art. 21, c. 1, lett. b-ter, non prevede soglie di rilevanza. Per le imprese individuali l'Agenzia ha invece escluso l'operatività della causa di cessazione con le FAQ del 25 settembre 2025, dal momento che la norma si riferisce testualmente a società ed enti. Sul piano dell'accesso, la circolare 18/E/2024 riconduce comunque la cessione di ramo alle cause di esclusione.
Si può revocare l'adesione dopo averla trasmessa?
Solo entro il termine di adesione, con l'apposito codice nella comunicazione o, in alternativa, con la revoca in sede di invio della dichiarazione. Dopo la scadenza il concordato non è revocabile: non esiste un recesso, e le uniche uscite sono la cessazione e la decadenza, che sono eventi subiti e non scelte.
Il concordato blocca tutti i controlli fiscali?
No. L'art. 34 limita gli accertamenti fondati sull'art. 39 del DPR 600/1973 per i periodi concordati, salvo cause di decadenza. Restano pienamente operativi i controlli in materia di IVA (che l'art. 18 esclude espressamente dagli effetti del concordato), i controlli automatizzati e formali e le indagini finanziarie.
Aderire al CPB migliora la proposta del biennio successivo?
No. La proposta successiva si costruisce sul reddito effettivo dichiarato, non su quello concordato. Concordare basso non protegge la base per il futuro.

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