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Bollo auto 2026: come si calcola, quando si paga, esenzioni e sanzioni

Calcolo kW × tariffa €/kW per classe Euro, superbollo, esenzioni disabili e auto storiche, sanzioni post DL 87/2024 e riforma D.Lgs. 147/2026: cosa cambia dal 2027 e dal 2028

Pubblicato il 01/05/2026
Aggiornato il 19/08/2026
20 min di lettura
#bollo auto#tasse veicoli#esenzioni fiscali#ravvedimento operoso#superbollo
Bollo auto 2026: come si calcola, quando si paga, esenzioni e sanzioni
TL;DR — Bollo auto 2026 in 30 secondi
  • Si calcola con kW × tariffa €/kW × classe Euro (autovetture: da 2,58 €/kW per Euro 4–6 fino a 4,50 €/kW per Euro 0 oltre 100 kW).
  • Superbollo: +20 €/kW oltre 185 kW, con riduzioni progressive dal 6° anno (-40%, -70%, -85%, esenzione dopo 20 anni).
  • Scade ogni 12 mesi, pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo. Sardegna e Friuli VG hanno regole proprie per la prima immatricolazione.
  • Riforma approvata: il D.Lgs. 147/2026 è in vigore dal 12 agosto 2026, ma le nuove scadenze legate al mese di immatricolazione partono dal 1° gennaio 2028 e solo per i veicoli immatricolati da allora. Nel 2026 calcolo e scadenze non cambiano.
  • Esenzioni piene per disabili L. 104, auto storiche >30 anni, elettriche (5 anni nazionali, alcune regioni perpetua).
  • Sanzioni 2026: 25% post D.Lgs. 87/2024 (12,50% entro 90 giorni), ravvedimento da 0,083%/giorno fino al 3,57% (oltre 1 anno).

Cos'è il bollo auto e perché si paga

Il bollo auto è una tassa di proprietà sui veicoli a motore iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Dal 1998, in seguito alla L. 449/1997, ha sostituito la storica "tassa di circolazione": questo significa che è dovuto anche se il veicolo non circola, fintanto che resta intestato al proprietario al PRA.

La sua disciplina trova fondamento nel DPR 39/1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche), modificato dal DL 953/1982 conv. L. 53/1983 e poi dalle riforme del 1997 e degli anni 2000. È una tassa regionale: il gettito spetta alle Regioni a statuto ordinario (e alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle Regioni a statuto speciale e alla Sardegna).

Tassa di proprietà, non di circolazione

Un equivoco diffuso è pensare che basti non utilizzare l'auto per non pagare il bollo. Non è così: chi figura come proprietario al PRA è tenuto al pagamento anche se l'auto è ferma in garage. L'unico modo per sospendere l'obbligo è la radiazione dal PRA (demolizione, esportazione, sequestro) oppure la cessione formale a un nuovo proprietario.

Chi deve pagare: la regola del termine utile di pagamento

È soggetto passivo del bollo chi risulta proprietario del veicolo iscritto al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa, cioè l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza (art. 5, c. 32, DL 953/1982); fa eccezione la Lombardia, dove rileva il primo giorno del periodo tributario. Questa è la regola chiave per i casi di compravendita.

  • Proprietario registrato al PRA: pagatore principale.
  • Usufruttuario con titolo iscritto al PRA: paga al posto del nudo proprietario.
  • Utilizzatore in leasing finanziario o noleggio a lungo termine (oltre 12 mesi): tenuto in solido con la società di leasing/noleggio. Tipicamente il bollo è incluso nel canone.
  • Noleggio breve (sotto 12 mesi): il bollo resta a carico del proprietario formale (la società di noleggio).
Compravendita a cavallo della scadenza

Se la scadenza del bollo è luglio 2026, il termine utile per pagare è il 31 agosto 2026 e paga chi risulta proprietario al PRA a quella data. Vendi l'auto il 15 luglio? Se il passaggio al PRA è registrato entro il 31 agosto, l'annualità è a carico dell'acquirente; se è registrato dopo, resta a carico del venditore. In Lombardia conta invece il primo giorno del periodo tributario. È buona pratica concordare nel contratto di compravendita una clausola di rivalsa o lo sconto del bollo già pagato.

Come si calcola il bollo auto: la formula completa

La formula base per le autovetture è semplice nella struttura ma articolata nei valori:

Bollo = potenza in kW × tariffa €/kW × moltiplicatore classe Euro

La tariffa €/kW dipende dalla classe ambientale del veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) e dalla fascia di potenza (fino a 100 kW oppure oltre 100 kW). Più recente è la classe ambientale, più bassa è la tariffa.

Tabella tariffe €/kW per autovetture (2026)

Classe Euro≤ 100 kW (€/kW)> 100 kW (€/kW)
Euro 03,004,50
Euro 12,904,35
Euro 22,804,20
Euro 32,704,05
Euro 42,583,87
Euro 52,583,87
Euro 62,583,87

Fonte: tariffe nazionali ACI 2026. Diverse Regioni applicano da anni la maggiorazione del 10% (Veneto, Liguria, Lazio, Calabria: 2,84 €/kW per Euro 4–6; Campania e Abruzzo: 3,12 €/kW): verifica sempre il tariffario della tua regione.

Emilia-Romagna: +10% dal 2026

Unico aumento generalizzato del 2026: l'Emilia-Romagna ha alzato la tassa del 10% per tutti i veicoli, classi Euro e potenze (art. 3 LR 1/2025), con effetto sui periodi tributari che decorrono dal 1° gennaio 2026. Per un'auto Euro 6 la tariffa passa da 2,58 a 2,84 €/kW fino a 100 kW. Dal 2026 il Lazio premia invece la domiciliazione bancaria con uno sconto del 10%.

Il superbollo: maggiorazione oltre 185 kW

Se il veicolo supera i 185 kW di potenza (circa 252 CV), si applica una maggiorazione chiamata superbollo introdotta dall'art. 23 del DL 98/2011: 20 €/kW sulla quota eccedente i 185 kW. Se ad esempio l'auto ha 250 kW, il superbollo si calcola su (250 − 185) = 65 kW × 20 € = 1.300 €.

La normativa prevede una riduzione progressiva del superbollo legata all'età del veicolo, calcolata dal 6° anno di vita (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione):

  • Dopo 5 anni dalla data di costruzione: −40%
  • Dopo 10 anni: −70%
  • Dopo 15 anni: −85%
  • Dopo 20 anni: esenzione totale

Nonostante gli annunci ricorrenti di abolizione, il superbollo è confermato anche per il 2026: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non lo ha toccato. Se il veicolo è esente dal bollo, non si paga nemmeno il superbollo; le riduzioni regionali del bollo, invece, non si applicano all'addizionale.

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Quando scade il bollo auto e dove si paga

Regola nazionale di scadenza

Il bollo auto scade ogni 12 mesi e va pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. La scadenza dipende dal mese di prima immatricolazione del veicolo. Esempi:

  • Auto immatricolata a gennaio 2024 → scadenza gennaio 2025 → pagamento entro 28 febbraio 2025.
  • Auto immatricolata a luglio 2023 → scadenza luglio 2024, 2025, 2026 → pagamento entro 31 agosto di ogni anno.

Per i veicoli di nuova immatricolazione, la prima rata è pro-rata in base al mese di immatricolazione e va pagata entro la fine del mese stesso (con tolleranza se l'immatricolazione cade negli ultimi giorni del mese, secondo la prassi ACI).

Sardegna e Friuli Venezia Giulia: scadenze specifiche

In Sardegna e Friuli Venezia Giulia — le due regioni in cui la tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate — la prima immatricolazione segue regole proprie:

  • Primo pagamento per auto di nuova immatricolazione: entro la fine del mese di immatricolazione. Se l'immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, il termine slitta alla fine del mese successivo.
  • Annualità successive: ogni 12 mesi, entro la fine del mese successivo a quello della scadenza precedente.

Per il controllo di scadenze e importi si usano i servizi dell'Agenzia delle Entrate o i portali regionali collegati (per la Sardegna, SardegnaEntrate).

Canali di pagamento

Il bollo si paga con il circuito PagoPA. I canali disponibili nel 2026:

  • Portale ACI bollonet (bollonet.aci.it), con accesso tramite SPID, CIE o targa.
  • App IO, ricevendo l'avviso direttamente sul telefono.
  • Home banking e app delle banche aderenti al circuito PagoPA.
  • Uffici postali (sportello fisico).
  • Tabaccai e ricevitorie Sisal/Lottomatica abilitati.
  • Agenzie di pratiche auto.

Attenzione: il bollo auto non si paga con modello F24. Non esiste un codice tributo F24 per questa tassa.

La riforma del bollo è legge: cosa cambia e da quando

La riforma non è più uno schema: è legge. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 ("Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale") è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed è in vigore dal 12 agosto 2026. Attua gli articoli 13 e 14 della delega fiscale (L. 111/2023), il cui termine era stato portato a trentasei mesi dalla L. 120/2025: il decreto è stato emanato il 7 agosto 2026, ventidue giorni prima della scadenza del 29 agosto 2026.

Un passaggio che quasi nessuno racconta: nella seduta del 28 luglio 2026 la Conferenza Unificata non ha raggiunto l'intesa. Il Governo ha proseguito lo stesso con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri del 29 luglio, approvando il testo in via definitiva il 4 agosto. Il decreto è quindi pienamente efficace: l'intesa mancata non ne sospende gli effetti.

La domanda che conta però è un'altra: da quando cambia qualcosa in concreto? Le decorrenze sono scaglionate su tre date diverse e vanno tenute separate.

Da quandoCosa cambiaNorma
12 agosto 2026
già in vigore
Il bollo è qualificato "tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva". Competenza e gettito seguono la residenza del soggetto passivo, che non sempre coincide con il proprietario: nel leasing è l'utilizzatore, e dal 2027 lo sarà anche nel noleggio a lungo termine. Per le persone giuridiche vale la sede legale; se la gestione ordinaria in via principale avviene altrove, conta quest'ultima ai fini della destinazione del gettito. La tassa è comunque dovuta durante il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione o dal soggetto a cui l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione. La cessione a chi fa professionalmente commercio di veicoli interrompe l'obbligo solo se trascritta al PRA: se la trascrizione arriva oltre 60 giorni dalla cessione, l'interruzione non vale per i periodi fino alla data dell'effettiva trascrizione. Resta un diritto fisso di 1,55 €, che Regioni e Province autonome possono rinunciare a incassare.artt. 13, 14, 17, 19
1° gennaio 2027Noleggio a lungo termine: il bollo lo paga l'utilizzatore, non più la società di noleggio, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla scadenza del contratto. Vale per i contratti stipulati dal 2027, per quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e per quelli la cui esecuzione inizia dal 2027. Cambia inoltre il rapporto fra esenzioni regionali e superbollo: vedi il riquadro qui sotto.artt. 16 e 13, c. 2
1° gennaio 2028Il nuovo calendario: pagamento annuale in unica soluzione, obbligazione riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione; primo pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, rinnovi entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Le Regioni possono introdurre con propria legge il pagamento quadrimestrale per alcune tipologie di veicoli. Dalla stessa data è abrogato il DM Finanze 462/1998 sui termini di pagamento.art. 15
La tua auto di oggi resta con le scadenze di oggi

È il punto che la maggior parte degli articoli salta. Il calendario legato al mese di immatricolazione riguarda in pratica i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028: per gli "ulteriori veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali" (art. 15). Due conseguenze: il parco circolante non viene ricalendarizzato d'ufficio, ma la garanzia non è blindata, perché ogni Regione può derogare. Unica eccezione già scritta nella norma: i veicoli immatricolati entro il 2027 che escono da un regime di esenzione o sospensione d'imposta dopo il 31 dicembre 2027 passano al pagamento annuale in unica soluzione.

Esenzioni regionali e superbollo: una formula ambigua

L'art. 13, comma 2 dispone che "le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale", per la quale valgono le sole esenzioni stabilite con legge statale. Il punto delicato è dove cade l'inciso temporale: alla lettera riguarda le esenzioni previste da leggi regionali decorrenti dal 2027, il che lascerebbe intatte quelle già in vigore al 31 dicembre 2026; la lettura più diffusa è invece che dal 2027 nessuna esenzione regionale copra più l'addizionale. Finché non arriva un chiarimento, chi conta su un'esenzione regionale per un veicolo soggetto a superbollo non dia per scontata l'interpretazione più favorevole.

Società con sede legale e sede operativa diverse: c'è un termine al 10 novembre 2026

Il principio di territorialità (art. 14) stabilisce che per le persone giuridiche conta la sede legale, ma se la gestione ordinaria in via principale avviene altrove è quest'ultima a determinare la Regione destinataria del gettito. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio devono aggiornare le comunicazioni al REA indicando l'indirizzo di quella sede "entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione": dal 12 agosto 2026 si arriva al 10 novembre 2026. Il decreto non prevede una sanzione specifica, ma la conseguenza è netta e va letta bene: per chi non aggiorna "per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale" — non più solo ai fini del gettito, ma a ogni effetto.

E quello che non cambia. Gli importi restano quelli di oggi: l'art. 20, nonostante la rubrica "Adeguamento delle tariffe", non tocca una sola cifra delle tabelle. Estende le voci "Euro 4 e Euro 5" a "Euro 4, Euro 5 e superiori" (e "Euro 3" a "Euro 3 e superiori" per i motocicli): non è un aumento, è la chiusura di un vuoto di classificazione, perché le classi successive — Euro 6 e oltre — rientrano ora espressamente nella fascia tariffaria più bassa già esistente. Nessun meccanismo di adeguamento periodico, nessuna indicizzazione. Non cambiano nemmeno le sanzioni del bollo: la nuova disciplina sanzionatoria dei tributi locali (art. 12) riscrive le misure di IMU, TARI, imposta di soggiorno, contributo di sbarco ed ecotassa, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, ma non quelle della tassa automobilistica. Per il bollo, dalla stessa data, cambiano i rinvii e non le percentuali: disciplina generale, omesso versamento, documenti di versamento e ravvedimento passano al testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024).

Lo sconto per la domiciliazione bancaria non è una novità del 2026

Diversi commenti presentano come nuova la possibilità di ridurre fino al 20% aliquote e tariffe per chi paga con addebito diretto permanente sul conto corrente. La facoltà esiste dal 2020: è l'art. 118-ter del DL 34/2020, e il 20% è scritto lì, non nel decreto di agosto. Il D.Lgs. 147/2026 (art. 2) la ritocca: serve una legge regionale o un regolamento e non più una generica deliberazione, si può fissare un tetto massimo di imponibile agevolabile oppure un importo fisso alternativo alla percentuale, e restano escluse le entrate riscosse esclusivamente con modello F24. Resta comunque una facoltà dell'ente: senza legge regionale, sul bollo non si applica alcuno sconto.

Sanzioni e ravvedimento operoso 2026

Se il bollo non viene pagato entro la scadenza, scattano sanzione e interessi legali. Il D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario e con esso il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997 art. 13).

Ravvedimento operoso bollo auto: tabella 2026

TipoTempo dalla scadenzaSanzione ridotta
Sprintentro 15 giorni0,083% al giorno
Breve16–30 giorni1,25%
Medio31–90 giorni1,39%
Lungo91 giorni – 1 anno3,125%
Ultrannualeoltre 1 anno (prima dell'accertamento)3,57%

Riferimenti: D.Lgs. 472/1997 art. 13, modificato dal D.Lgs. 87/2024 art. 2. Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso versamento è il 25%, ridotta al 12,50% se il versamento avviene entro 90 giorni (0,833% al giorno nei primi 15): le riduzioni in tabella derivano da queste basi. Si aggiungono gli interessi legali, pari all'1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 (DM MEF 10/12/2025).

Cartella esattoriale e fermo amministrativo

Trascorsi i termini per il ravvedimento, l'amministrazione regionale invia un avviso bonario, poi una cartella esattoriale tramite l'agente della riscossione. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, può essere disposto il fermo amministrativo del veicolo (art. 86 DPR 602/1973), che impedisce di circolare e vendere l'auto. Per importi rilevanti può scattare anche l'iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà. Attenzione: dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 147/2026 (art. 19) stabilisce espressamente che la tassa automobilistica è comunque dovuta durante il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione o dal soggetto a cui l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione. L'auto è bloccata, ma il bollo continua a maturare.

Prescrizione: quando il bollo non è più esigibile

Il diritto della Regione a riscuotere il bollo si prescrive in 3 anni (art. 5, c. 51, DL 953/1982): il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento andava effettuato e si compie il 31 dicembre del terzo anno. Esempio: bollo 2026 non pagato → prescritto dal 1° gennaio 2030, se nel frattempo non ricevi atti.

Un avviso di accertamento o una cartella regolarmente notificati interrompono la prescrizione: il triennio riparte dal giorno successivo alla notifica. Anche dopo la cartella il termine resta di 3 anni (Cass. SS.UU. 23397/2016): una cartella per bollo seguita da tre anni di silenzio non è più esigibile.

Piemonte: termine più lungo per il passato

Per le annualità fino al 2022 il Piemonte applica un termine di 5 anni (art. 5 LR 20/2002); dall'annualità 2023 anche il Piemonte è passato a 3 anni (art. 3 LR 5/2023).

Esenzioni e agevolazioni: chi non paga il bollo

Disabili L. 104/1992 art. 8

L'esenzione totale dal bollo per disabili è disciplinata dalla L. 104/1992 art. 8, integrata dalla L. 449/1997 art. 8. Spetta a quattro categorie principali:

  1. Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con veicolo dotato di adattamento per la guida o il trasporto.
  2. Non vedenti (cecità totale, residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).
  3. Sordi (sordità prelinguale).
  4. Persone con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento, e plurihandicap.

L'esenzione spetta per un solo veicolo per persona disabile, con limiti di cilindrata: 2.000 cm³ per benzina, 2.800 cm³ per diesel, 150 kW per gli elettrici.

Quando il familiare può chiedere l'esenzione

Un familiare (coniuge, parente convivente) può intestare a sé l'auto e ottenere l'esenzione solo se il disabile è fiscalmente a suo carico: il reddito annuo del disabile deve essere inferiore a 2.840,51 €. Non occorre che il familiare sia disabile a sua volta: il requisito è il carico fiscale. Se il disabile non è a carico, l'esenzione è ammessa solo per un veicolo intestato direttamente a lui.

La domanda di esenzione si presenta all'ufficio tributi della Regione (o dell'ente di riscossione regionale) con autocertificazione e copia dei certificati ASL/INPS. È una esenzione permanente: una volta ottenuta non va rinnovata, salvo cambi di intestazione, residenza o requisiti.

Auto storiche oltre 30 anni

I veicoli con oltre 30 anni dalla prima immatricolazione sono esenti dal bollo ordinario in base alla L. 342/2000 art. 63. Se circolano su strada pubblica devono pagare la tassa di circolazione forfettaria, il cui importo varia per regione nel 2026:

ImportoRegioni
25,82 €Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano), Friuli VG, Umbria, Basilicata, Sicilia, Sardegna
27,88 €Marche
28,00 €Molise
28,40 €Veneto, Liguria, Lazio, Emilia-Romagna (dal 2026)
29,82 €Toscana
30,00 €Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria
31,24 €Campania, Abruzzo

Se l'auto storica non circola e non è iscritta come "auto da collezione" senza targa, non si paga né il bollo ordinario né la forfettaria. Per i veicoli tra 20 e 29 anni con riconoscimento storico (ASI, FMI, registri di marca riconosciuti come Fiat, Lancia, Alfa Romeo) è prevista una riduzione del 50% sul bollo ordinario (L. 145/2018, art. 1 c. 1048), a condizione che il certificato di rilevanza storica sia annotato sulla carta di circolazione. In Emilia-Romagna i veicoli di 20–29 anni con CRS non a uso professionale sono invece del tutto esenti (LR 15/2012).

Veicoli elettrici: stato regionale 2026

I veicoli elettrici puri (BEV) godono di esenzione nazionale per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione (art. 20 DPR 39/1953). Dopo i 5 anni si applica il 25% del bollo equivalente a un'auto a benzina di pari kW, ma molte Regioni hanno introdotto agevolazioni più favorevoli. Stato 2026:

RegioneElettricheIbride
LombardiaEsenzione permanenteRiduzione 50%: immatr. fino al 31/12/2025 → 5 anni (Euro 6, ≤100 kW); dal 1/1/2026 → 60 mesi se CO₂ 1–60 g/km, 24 mesi se 61–120 (termico ≤100 kW). Esenzione 3 anni con rottamazione Euro 0–4
PiemonteEsenzione permanenteRiduzione 50% per 5 anni (per immatr. dal 1/1/2025)
VenetoEsenzione 5 anniEsenzione 3 anni
LazioEsenzione 5 anniDecaduta dal 31/12/2022
SiciliaEsenzione 5 anniNuove immatr. 2026–2028: esenzione 5 anni anche per plug-in, full hybrid, LNG e idrogeno (escluse mild, LR 1/2026); immatr. fino al 2024: 3 anni
SardegnaEsenzione 5 anniNessuna agevolazione
CampaniaEsenzione 5 anniEsenzione 3 anni solo per immatr. fino al 31/12/2024 (finestra chiusa); regimi più lunghi con rottamazione
Verifica sempre presso la tua Regione

Le agevolazioni regionali su EV e ibride cambiano frequentemente: requisiti tecnici, limiti di immatricolazione, durate e condizioni vengono modificati di anno in anno con leggi regionali e delibere di giunta. Prima di pagare (o di non pagare) il bollo, verifica lo stato della norma sul sito dell'Assessorato alle Finanze della tua regione e, se hai dubbi, contatta direttamente l'ufficio tributi.

Veicoli sequestrati, rubati o demoliti

In caso di furto o sequestro, il bollo non è dovuto a partire dal periodo successivo alla denuncia, a condizione che venga comunicata la situazione al PRA entro i termini previsti (di norma 60 giorni). Se il veicolo viene restituito, l'obbligo riprende dal mese di reimmatricolazione.

Per la demolizione è necessaria la radiazione dal PRA tramite certificato di rottamazione rilasciato dal centro autorizzato: l'obbligo si interrompe dal mese successivo alla radiazione. Senza radiazione formale, l'auto resta soggetta a bollo anche se materialmente demolita.

Le 5 regioni e province autonome: panoramica

Cinque enti territoriali italiani hanno autonomia tributaria sul bollo auto: Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. La Valle d'Aosta è autonoma ma applica le tariffe nazionali. Sintesi:

EnteRiscossioneParticolaritàSito
Provincia autonoma di TrentoProvincia (Servizio entrate)Tariffe in linea con nazionali, agevolazioni autonome per EVprovincia.tn.it
Provincia autonoma di BolzanoProvincia (Ripartizione finanze)Tariffe autonome leggermente diverse, esenzioni proprieprovincia.bz.it
Friuli Venezia GiuliaAgenzia delle EntrateScadenze specifiche per la prima immatricolazione, tariffe nazionali, agevolazioni EVregione.fvg.it
SiciliaRegione (riscossione in convenzione con ACI)Tariffe nazionali, esenzione 5 anni EV e ibrideregione.sicilia.it
SardegnaAgenzia delle EntrateScadenze specifiche per la prima immatricolazione, tariffe nazionaliagenziaentrate.gov.it

5 esempi numerici reali

Esempio 1 — Fiat Panda 1.2 benzina Euro 6, 51 kW (Lombardia)

Calcolo: 51 kW × 2,58 €/kW = 131,58 € all'anno.

Note: tutti i kW sono sotto i 100, quindi si applica la tariffa base Euro 6 di 2,58 €/kW. Nessun superbollo, nessuna riduzione regionale per benzina.

Esempio 2 — BMW 320d Euro 4, 135 kW (Lazio)

Calcolo: per i primi 100 kW si applica 2,58 €/kW = 258 €. Sui restanti 35 kW (135 − 100) si applica 3,87 €/kW = 135,45 €. Totale: 393,45 € all'anno.

Note: Euro 4 ha la stessa tariffa di Euro 5 e 6. Nessuna riduzione regionale Lazio per diesel.

Esempio 3 — Porsche Cayenne S Euro 6, 250 kW, 6 anni di vita (Lombardia)

Bollo base: 100 × 2,58 + 150 × 3,87 = 258 + 580,50 = 838,50 €.

Superbollo lordo: (250 − 185) × 20 € = 65 × 20 = 1.300 €.

Riduzione superbollo (auto di 6 anni → −40%): 1.300 × 0,60 = 780 €.

Totale annuo: 838,50 + 780 = 1.618,50 €.

Note: dopo 10 anni il superbollo si riduce al 30% (390 €), dopo 15 al 15% (195 €), dopo 20 anni esenzione totale dal superbollo (resta solo il bollo base).

Esempio 4 — Fiat 500 d'epoca 1972, 25 kW (Lombardia, circolante)

Calcolo: oltre 30 anni dalla prima immatricolazione → esente dal bollo ordinario. Auto circolante in Lombardia → tassa di circolazione forfettaria 30,00 €/anno.

Se non circolasse: 0 € (nessuna tassa). Se l'auto fosse in Lazio: 28,40 €/anno; in Sicilia o Sardegna: 25,82 €/anno; in Campania o Abruzzo: 31,24 €/anno.

Esempio 5 — Toyota Yaris ibrida 2024 Euro 6, 85 kW (Lombardia)

Bollo nazionale: 85 × 2,58 = 219,30 €.

Riduzione regionale Lombardia per ibride (50% per 5 anni, requisiti soddisfatti: max 100 kW, Euro 6, immatr. 2024): 219,30 × 0,50 = 109,65 € all'anno per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione.

Note: dopo i 5 anni si paga il 100% del bollo nazionale (219,30 €), salvo nuove modifiche legislative regionali. Verifica sempre presso l'Assessorato Finanze della tua regione: lo stato delle agevolazioni può cambiare.

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Casi particolari frequenti

Auto intestata a società

Per i veicoli intestati a società o persone giuridiche il bollo è un costo deducibile dal reddito d'impresa secondo le regole TUIR (art. 164 per auto a uso promiscuo, art. 95 per autocarri strumentali). L'IVA non rileva (il bollo è una tassa, non un corrispettivo). Per le auto aziendali concesse in fringe benefit, il bollo rimane a carico della società anche se il dipendente usa l'auto a fini personali.

Leasing e noleggio a lungo termine

Nel leasing finanziario il proprietario formale resta la società di leasing, mentre l'utilizzatore è obbligato in solido. Tipicamente il canone include la quota di bollo, e la società di leasing provvede al pagamento per conto dell'utilizzatore. Stesso schema per il noleggio a lungo termine (oltre 12 mesi): il bollo è incluso nel canone full service.

Comproprietà e usufrutto

Se il veicolo è in comproprietà tra più soggetti, il bollo è dovuto in solido. Solitamente paga il primo intestatario al PRA. In caso di usufrutto, paga l'usufruttuario (titolare del diritto di godimento), non il nudo proprietario.

Riferimenti normativi

Per chi vuole approfondire le fonti normative su cui si fonda la disciplina del bollo auto:

  • DPR 39/1953 — Testo Unico delle tasse automobilistiche
  • DL 953/1982 conv. L. 53/1983 — Riforma e trasformazione in tassa di proprietà
  • L. 449/1997 art. 7 — Modifica del presupposto impositivo (da circolazione a proprietà)
  • L. 104/1992 art. 8 — Esenzione disabili
  • DPR 39/1953 art. 20 — Esenzione veicoli elettrici (5 anni, poi ¼ tariffa benzina)
  • L. 342/2000 art. 63 — Esenzione auto storiche ultratrentennali
  • L. 145/2018 art. 1 c. 1048 — Riduzione 50% per veicoli tra 20 e 29 anni con CRS
  • DL 98/2011 art. 23 — Superbollo
  • D.Lgs. 472/1997 art. 13 — Ravvedimento operoso
  • D.Lgs. 87/2024 art. 2 — Riforma sanzioni tributarie e ravvedimento (in vigore dal 1/9/2024)

Domande frequenti

Come si calcola il bollo auto 2026?
Il bollo si calcola moltiplicando i kW di potenza per la tariffa €/kW corrispondente alla classe Euro (Euro 0–6) e alla fascia di potenza (≤100 kW o >100 kW). Per autovetture la tariffa va da 2,58 €/kW (Euro 4–6 fino a 100 kW) a 4,50 €/kW (Euro 0 oltre 100 kW). Oltre i 185 kW si aggiunge il superbollo: 20 €/kW sulla quota eccedente, con riduzioni progressive dopo 5, 10, 15 e 20 anni dalla data di costruzione.
Quando scade il bollo auto?
Il bollo scade ogni 12 mesi e va pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Esempio: auto immatricolata a gennaio scade a gennaio dell'anno successivo e va pagata entro il 28/29 febbraio. Sardegna e Friuli Venezia Giulia applicano regole proprie sulla prima immatricolazione. Il soggetto passivo è chi risulta proprietario al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento.
Chi deve pagare il bollo auto?
È tenuto al pagamento chi risulta proprietario del veicolo iscritto al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento, cioè l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza (in Lombardia rileva il primo giorno del periodo tributario). In caso di leasing finanziario o noleggio a lungo termine (oltre 12 mesi) l'obbligo è in solido tra società e utilizzatore: tipicamente il bollo è incluso nel canone. Per noleggi brevi il bollo resta a carico del proprietario formale.
Cos'è il superbollo e come si calcola?
Il superbollo è una maggiorazione del bollo introdotta dall'art. 23 del DL 98/2011 sulle auto con potenza superiore a 185 kW. Si paga 20 €/kW sulla quota eccedente i 185 kW, in aggiunta al bollo ordinario. È previsto un abbattimento progressivo legato all'età del veicolo, calcolato dalla data di costruzione: -40% dopo 5 anni, -70% dopo 10 anni, -85% dopo 15 anni, esenzione totale dopo 20 anni. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non ne prevede l'abolizione.
Bollo auto elettriche e ibride: chi paga e quanto nel 2026?
Le auto elettriche godono di esenzione nazionale per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione (art. 20 DPR 39/1953). Dopo i 5 anni si paga il 25% del bollo equivalente a benzina di pari kW, salvo agevolazioni regionali. Lombardia e Piemonte prevedono esenzione permanente; Veneto, Lazio, Sicilia, Sardegna e Campania confermano i 5 anni. Per le ibride la disciplina è solo regionale: verifica il sito dell'Assessorato Finanze della tua regione.
Auto storiche oltre 30 anni: pagano il bollo?
Le auto oltre 30 anni dalla prima immatricolazione sono esenti dal bollo ordinario (L. 342/2000 art. 63). Se circolano pagano la tassa forfettaria regionale: 25,82 € in 7 regioni (Friuli VG, Sicilia, Sardegna ecc.), 28,40 € in Veneto, Liguria, Lazio ed Emilia-Romagna (dal 2026), 30 € in Lombardia, Piemonte, Puglia e Calabria, 31,24 € in Campania e Abruzzo. Tra 20 e 29 anni con CRS annotato sulla carta di circolazione: riduzione del 50% (in Emilia-Romagna esenti).
Esenzione bollo per disabili L. 104: chi ne ha diritto?
L'esenzione disabili L. 104/1992 spetta per un solo veicolo per persona con disabilità grave certificata, con limiti di cilindrata (2.000 cm³ benzina, 2.800 cm³ diesel, 150 kW elettrico). Può essere intestata anche a un familiare se il disabile è fiscalmente a suo carico (reddito annuo del disabile < 2.840,51 €): non serve che il familiare sia disabile, il requisito è il carico fiscale. Beneficiari: ridotte capacità motorie con adattamento, non vedenti, sordi, disabili psichici.
Cosa succede se non pago il bollo entro la scadenza?
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024) la sanzione è il 25% dell'importo non versato, ridotta al 12,50% se il versamento avviene entro 90 giorni, oltre agli interessi legali (1,60% annuo nel 2026). Con il ravvedimento operoso si riduce ancora: 0,083% al giorno entro 15 giorni, 1,25% entro 30, 1,39% entro 90, 3,125% entro 1 anno, 3,57% oltre 1 anno prima dell'accertamento. Trascorsi 60 giorni dalla cartella esattoriale può scattare il fermo amministrativo.
Dove e come si paga il bollo auto?
Il bollo si paga tramite circuito PagoPA: portale ACI bollonet.aci.it (con SPID o targa), app IO, banche aderenti, uffici postali, tabaccai abilitati, agenzie di pratiche auto, ricevitorie Sisal e Lottomatica. Servono targa o codice fiscale del proprietario. Il pagamento è ricavabile dal portale ACI o dall'app IO. Il bollo auto NON si paga con modello F24 e non esiste un codice tributo F24 dedicato.
Bollo auto in caso di compravendita: chi paga?
Paga chi risulta proprietario al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento, cioè l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza (in Lombardia conta il primo giorno del periodo tributario). Esempio: bollo in scadenza a luglio, pagabile fino al 31 agosto: paga chi è proprietario al 31 agosto. Se il passaggio è registrato entro quella data paga l'acquirente, altrimenti il venditore. È buona pratica una clausola di rivalsa nel contratto di compravendita.
Quando scade il bollo auto in Sardegna?
Sardegna e Friuli Venezia Giulia sono le due regioni in cui la tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate, con regole proprie per la prima immatricolazione: prima rata entro la fine del mese di immatricolazione; se l'immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, il termine slitta alla fine del mese successivo. Le annualità successive seguono la regola ordinaria: pagamento entro la fine del mese successivo alla scadenza.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
Il bollo si prescrive in 3 anni (art. 5, c. 51, DL 953/1982): il termine parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui andava pagato e si compie il 31 dicembre del terzo anno. Esempio: bollo 2026 non pagato → prescritto dal 1° gennaio 2030 se non ricevi atti. Accertamento o cartella notificati interrompono il conteggio, che riparte per altri 3 anni; anche dopo la cartella resta triennale (Cass. SS.UU. 23397/2016). In Piemonte, per le annualità fino al 2022, il termine è di 5 anni.
La riforma del bollo auto è in vigore? Da quando cambia qualcosa?
Sì, la riforma è legge: il D.Lgs. 147/2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 ed è in vigore dal 12 agosto. Ma le decorrenze sono scaglionate. Le nuove scadenze legate al mese di immatricolazione partono dal 1° gennaio 2028 e riguardano i veicoli immatricolati da quella data: per quelli già immatricolati al 31 dicembre 2027 restano le scadenze attuali, salvo diverse leggi regionali. Dal 1° gennaio 2027 cambia chi paga nel noleggio a lungo termine: l'utilizzatore, non più la società di noleggio. Già in vigore dal 12 agosto 2026: la tassa è dovuta anche durante il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione o dal soggetto affidatario del servizio, e competenza e gettito seguono la residenza del soggetto passivo. Gli importi non cambiano.

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