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Rottamazione-quinquies degli enti territoriali: IMU, TARI e multe dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026

Il calendario è stato riscritto: le domande non si presentano da settembre. Chi può aderire, cosa si abbatte davvero e perché sulle multe la sanzione resta tutta.

Pubblicato il 07/09/2026
15 min di lettura
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Rottamazione-quinquies degli enti territoriali: IMU, TARI e multe dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026
Attenzione alle date che trovi in giro

Molte pagine ancora online — comprese alcune dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione — riportano il calendario originario di questa misura, quello della Legge 88/2026: domande dal 16 settembre, prima rata al 31 gennaio 2027. Quel calendario è stato riscritto dalla Legge 25 giugno 2026 n. 113. Le date vigenti sono: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, prima o unica rata 31 marzo 2027.

Comuni, Province e Regioni affidano da anni le proprie entrate non riscosse all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: IMU e TARI non pagate, accertamenti, bollo auto, canoni, multe stradali. Quei carichi sono rimasti fuori dalla rottamazione-quinquies nazionale del 2026, che riguardava solo i debiti verso lo Stato. Con l'articolo 10-quinquies del decreto fiscale è stato aperto un secondo binario, dedicato appunto agli enti territoriali, e la finestra per presentare domanda si apre il 16 ottobre 2026.

C'è però una condizione che decide tutto, e viene prima di qualunque calcolo: il tuo Comune, la tua Provincia o la tua Regione devono aver deliberato l'adesione entro il 31 luglio 2026. Se non l'hanno fatto, per te questa misura semplicemente non esiste. Se l'hanno fatto, hai due mesi per decidere e un beneficio che — attenzione — sulle multe stradali è molto più piccolo di quanto quasi tutti pensino.

In 60 secondi
  • Quando si fa domanda: dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, solo per via telematica. Non a settembre.
  • Cosa rientra: i carichi affidati alla Riscossione da Regioni ed enti locali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Debiti tributari e non tributari. Esclusi solo quelli da condanna della Corte dei conti.
  • La condizione preliminare: l'ente deve aver deliberato entro il 31 luglio 2026. Non è automatico e non è nazionale: si decide Comune per Comune.
  • Cosa si abbatte (debiti tributari): sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio. Si paga il capitale più le spese di notifica e di procedura esecutiva.
  • Cosa NON si abbatte (multe stradali): la sanzione resta dovuta per intero. Cadono solo interessi, maggiorazioni e aggio.
  • Come si paga: unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo dal 1° aprile 2027.
  • Fuori perimetro: i tributi che il Comune riscuote in proprio o tramite un concessionario privato. Per quelli esiste eventualmente una definizione agevolata autonoma, che è un'altra cosa.

Che cos'è, e perché è un binario separato

La rottamazione-quinquies nasce con la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199) e riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione. Nella sua versione originaria è una misura statale: imposte non versate risultanti dalle dichiarazioni, esiti dei controlli automatizzati e formali, contributi previdenziali, sanzioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato. Le domande si sono chiuse il 30 aprile 2026 e chi ha aderito sta già pagando le rate.

Gli enti territoriali, però, hanno un magazzino proprio: tutto ciò che Comuni, Province e Regioni hanno affidato negli anni alla Riscossione perché lo incassasse per loro conto. Quei carichi non erano compresi. L'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38 — inserito in sede di conversione dalla legge 22 maggio 2026 n. 88 e poi modificato dalla legge 25 giugno 2026 n. 113 — estende a quei carichi la disciplina dei commi da 82 a 101 della legge 199/2025, ma con un calendario tutto suo e con alcune regole diverse.

Il punto da non saltare

Questa non è una misura nazionale che si applica a tutti. È una facoltà che ogni ente ha esercitato o no, con un proprio provvedimento, entro il 31 luglio 2026. Due Comuni confinanti possono aver deciso in modo opposto. Prima di leggere il resto, la domanda giusta è una sola: il mio ente ha deliberato?

Il calendario vigente, data per data

Il calendario originario della legge 88/2026 prevedeva domande dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 e prima rata al 31 gennaio 2027. La legge 113/2026 lo ha spostato in avanti di un mese abbondante. Queste sono le date del testo consolidato oggi vigente.

  • 15 giugno 2026La Riscossione pubblica le modalità con cui gli enti comunicano l'adesione. Fatto.
  • 31 luglio 2026Termine entro cui Regioni ed enti locali adottano il provvedimento, lo pubblicano sul proprio sito istituzionale e lo comunicano alla Riscossione. Fatto: chi non ha deliberato entro questa data è fuori.
  • 30 settembre 2026Gli enti locali trasmettono i provvedimenti al Dipartimento delle Finanze del MEF, ai soli fini statistici. Non è un registro consultabile dai cittadini.
  • 15 ottobre 2026La Riscossione pubblica sul proprio sito le modalità telematiche di adesione e rende disponibili in area riservata i dati per individuare i carichi definibili.
  • 16 ott — 15 dic 2026Finestra per presentare la dichiarazione di adesione, esclusivamente per via telematica. È integrabile fino al 15 dicembre: si può aggiungere altro entro quel termine.
  • 28 febbraio 2027La Riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e il piano di pagamento.
  • 31 marzo 2027Pagamento in unica soluzione, oppure prima di un massimo di 54 rate bimestrali. È anche la data in cui si producono gli effetti sulle rateazioni preesistenti.
  • dal 1° aprile 2027Sul pagamento rateale decorrono gli interessi al 3% annuo.

Da qui al 15 ottobre, dunque, non c'è nulla da presentare. Chi cerca il modulo adesso non lo trova perché non esiste ancora, ed è corretto così: la legge dà alla Riscossione tempo fino al 15 ottobre per pubblicarlo.

Le due imprecisioni sulla pagina ufficiale

Vale la pena dirlo apertamente, perché è il tipo di dettaglio che fa perdere una scadenza. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione convivono oggi due comunicazioni sul tema: quella del 25 maggio 2026, che riporta il calendario originario ed è superata ma ancora online, e quella del 30 giugno 2026, che aggiorna il calendario dopo la legge 113/2026.

La prima è la più insidiosa: non è contrassegnata come superata e contiene per intero il vecchio calendario — adesione dal 16 settembre al 31 ottobre, unica soluzione al 31 gennaio 2027, interessi dal 1° febbraio 2027. Chi ci arriva da una ricerca non ha modo di capire che sta leggendo date abrogate.

La seconda è la pagina giusta da leggere, e le date della finestra sono corrette. Su due punti, però, diverge ancora dal testo di legge.

PuntoTesto di legge vigenteComunicazione del 30/06/2026
Chi pubblica le modalità telematiche«lo stesso agente [della riscossione] pubblica nel proprio sito internet istituzionale»«Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet»
Quando si producono gli effetti sulle dilazioni in corso31 marzo 202728 febbraio 2027

La prima è un'imprecisione di attribuzione: le modalità le pubblica la Riscossione sul proprio sito, non l'Agenzia delle Entrate. In pratica significa sapere dove andare a guardare il 15 ottobre.

La seconda pesa di più, perché è un mese intero su una data che ha effetti giuridici: la pagina sovrappone il termine della comunicazione delle somme dovute — che è davvero il 28 febbraio 2027 — a quello degli effetti sulle rateazioni preesistenti, che invece coincide con la prima rata, il 31 marzo 2027.

Quale fonte prevale

Quando una comunicazione istituzionale e il testo consolidato della legge divergono, prevale la legge: un comunicato è informazione, non fonte del diritto. In questo caso c'è anche un riscontro indipendente dalla parte del testo: FiscoOggi, la testata dell'Agenzia delle Entrate, indica correttamente il 15 ottobre e attribuisce la pubblicazione delle modalità alla Riscossione.

Il tuo ente ha aderito? Come verificarlo

Non esiste un elenco nazionale ufficiale degli enti che hanno deliberato, e non è una dimenticanza: la norma impone la pubblicità sul sito istituzionale di ciascun ente, non una raccolta centralizzata. La trasmissione al Dipartimento delle Finanze prevista per il 30 settembre è espressamente «ai soli fini statistici» e non produce un registro consultabile.

I due modi affidabili per saperlo sono quindi:

  1. Il sito istituzionale del tuo Comune, Provincia o Regione. Il provvedimento deve essere pubblicato lì. Cerca nell'albo pretorio o nella sezione tributi la delibera di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
  2. L'area riservata della Riscossione, dal 15 ottobre 2026. Da quella data compaiono i dati sui carichi definibili: se sui tuoi debiti locali non compare nulla, l'ente non ha aderito.
Diffida delle mappe che circolano

Le liste di «Comuni che hanno aderito» pubblicate da testate e studi professionali sono ricognizioni giornalistiche, spesso compilate prima della scadenza del 31 luglio e mai più aggiornate. Non sono fonti: verifica sul sito del tuo ente.

Quali debiti rientrano

Il comma 1 dell'articolo 10-quinquies definisce il perimetro in modo molto ampio: tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate. L'unica esclusione espressa riguarda i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

In concreto: IMU, TASI e TARI non pagate, accertamenti su quei tributi, imposta di pubblicità e occupazione di suolo pubblico, bollo auto regionale, canoni e tariffe, sanzioni amministrative comprese quelle stradali.

Il punto meno intuitivo di tutta la misura

Il perimetro degli enti territoriali è più largo di quello nazionale, non più stretto. Sul binario statale la rottamazione copre solo gli omessi versamenti da dichiarazione e gli esiti dei controlli automatizzati e formali: gli avvisi di accertamento restano fuori. Sul binario locale la norma parla di «tutti i debiti, tributari e non», quindi anche un accertamento IMU o TARI rientra. Chi ragiona per analogia con la rottamazione statale sbaglia proprio qui.

Cosa resta comunque fuori

Restano esclusi i tributi che l'ente riscuote in proprio e quelli affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati iscritti all'albo. La misura si aggancia ai carichi «affidati agli agenti della riscossione»: se il tuo Comune non si appoggia alla Riscossione, il suo magazzino non è toccato da questo articolo. Per quei debiti la strada è un'altra, e la trovi nella sezione sul doppio binario.

Un'ultima precisazione utile: la norma non prevede che l'ente selezioni quali tributi rottamare. Il provvedimento dispone l'applicazione «alle proprie entrate», e il modello con cui gli enti hanno comunicato l'adesione alla Riscossione chiede il codice dell'ente, non un elenco di tributi. La discrezionalità documentata riguarda quindi il se aderire, non il per cosa.

Cosa si abbatte e cosa resta da pagare

Il contenuto del beneficio non è stato riscritto per gli enti: resta quello del comma 82 della legge 199/2025. Ma il trattamento cambia radicalmente a seconda che il debito sia tributario o sia una sanzione amministrativa.

Debiti tributari: si paga il capitale

VoceEsito
Capitale (l'imposta o il canone non pagato)Dovuto per intero
Rimborso spese per procedure esecutiveDovuto
Diritti di notifica della cartellaDovuto
SanzioniAbbattute
Interessi iscritti a ruoloAbbattuti
Interessi di moraAbbattuti
Aggio (remunerazione della riscossione)Abbattuto

Su una vecchia cartella TARI stratificata di sanzioni e interessi di mora lo sconto può essere molto consistente. Su un carico recente, dove gli accessori pesano poco, molto meno: il calcolo va fatto sul singolo debito, non a occhio.

Multe stradali: la sanzione resta tutta

L'equivoco numero uno

Per le sanzioni amministrative — comprese quelle del Codice della strada — la rottamazione non azzera la multa. La lettera f) dell'articolo 10-quinquies limita il beneficio ai soli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. La sanzione principale resta dovuta per intero.

Cosa cade, quindi, su una multa: gli interessi di mora, l'aggio della riscossione e la cosiddetta maggiorazione semestrale prevista dall'articolo 27, sesto comma, della legge 689/1981 — quel 10% ogni sei mesi che fa lievitare le multe vecchie. Su un verbale di dieci anni fa la maggiorazione può aver più che raddoppiato l'importo, quindi il risparmio è reale e a volte notevole. Ma il verbale in sé si paga.

C'è però un elemento in cui il binario locale è più generoso di quello statale: mentre a livello nazionale il beneficio sulle sanzioni riguarda solo quelle del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato, la lettera f) copre tutte le sanzioni amministrative non tributarie dell'ente. Non solo le multe: anche, per esempio, le sanzioni per violazione dei regolamenti comunali.

Unica soluzione o 54 rate

Ricevuta la comunicazione delle somme dovute entro il 28 febbraio 2027, si sceglie tra due strade.

  • Unica soluzione entro il 31 marzo 2027, senza interessi.
  • Fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
AnnoScadenze delle rate
2027 (rate 1-5)31 marzo · 31 maggio · 31 luglio · 30 settembre · 30 novembre
dal 2028 (rate 6-54)31 gennaio · 31 marzo · 31 maggio · 31 luglio · 30 settembre · 30 novembre di ogni anno

L'importo minimo di ogni rata è di 100 euro. Se la ripartizione richiesta produrrebbe rate inferiori, il numero di rate viene ridotto d'ufficio quanto basta a raggiungere la soglia: per un debito piccolo, insomma, le rate effettive saranno molte meno di 54.

La trappola dei cinque giorni di tolleranza

I cinque giorni di tolleranza sul pagamento non valgono per tutte le rate. La legge li prevede solo per il versamento in unica soluzione e per l'ultima rata del piano. Tutte le rate intermedie vanno pagate entro la data esatta: un giorno di ritardo su una rata intermedia è un mancato pagamento a tutti gli effetti.

La definizione decade con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive. È una regola che miete vittime, perché il meccanismo di imputazione fa sì che chi salta una rata intermedia si ritrovi scoperto sull'ultima.

Se la definizione decade, quanto già versato resta acquisito a titolo di acconto sul debito complessivo, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, e quei carichi non sono più rateizzabili con la dilazione ordinaria. È il motivo per cui conviene scegliere un numero di rate prudente anziché il massimo possibile.

Cosa succede quando presenti la domanda

Dal momento della presentazione della dichiarazione di adesione scattano gli effetti previsti dal comma 91 della legge 199/2025.

AmbitoEffetto
Prescrizione e decadenzaSospese
Rateazioni già in corsoSospese fino alla scadenza della prima o unica rata
Fermi amministrativi e ipotecheNon se ne possono iscrivere di nuovi. Quelli già iscritti restano
Nuove procedure esecutiveNon possono essere avviate
Procedure esecutive già avviateNon proseguibili, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
Pagamenti della PA e rimborsi fiscaliIl debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973
DURCRilasciato regolare

Le rateazioni preesistenti, dopo la sospensione, sono automaticamente revocate il 31 marzo 2027 — la data della prima o unica rata. Il pagamento di quella prima rata estingue inoltre le procedure esecutive già avviate.

Piani misti: attenzione

Se hai un unico piano di dilazione che contiene sia debiti rottamabili sia debiti che non lo sono, la sospensione opera solo sui carichi definibili. Sugli altri devi continuare a pagare regolarmente, altrimenti decadi dalla dilazione ordinaria.

Il doppio binario dei tributi riscossi in proprio

Molti Comuni non affidano nulla alla Riscossione: gestiscono in proprio la riscossione coattiva, oppure la appaltano a un concessionario privato iscritto all'albo. Per quei debiti l'articolo 10-quinquies non serve a niente.

Esiste però uno strumento parallelo, previsto dai commi da 102 a 110 della stessa legge 199/2025: Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente, con i propri atti, forme di definizione agevolata che escludono o riducono gli interessi, o anche le sanzioni, sui tributi di loro spettanza. Il termine per aderire lo fissa l'ente e non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale.

Alcune caratteristiche di questo secondo strumento:

  • Può riguardare anche accertamenti in corso e controversie tributarie pendenti in cui l'ente è parte.
  • Riguarda i tributi disciplinati e gestiti dagli enti, con esclusione di IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.
  • Può essere estesa anche alle entrate di natura patrimoniale.
  • Può essere introdotta anche quando la riscossione è affidata a concessionari privati, proprio per garantire ai contribuenti lo stesso trattamento.
Sono due cose diverse con nomi simili

Sul binario dell'articolo 10-quinquies il calendario è rigido e uguale per tutti, il beneficio è quello di legge, le rate sono fino a 54 e il gestore è la Riscossione. Sul binario autonomo decide tutto l'ente: se farlo, su quali tributi, con quale sconto e con quali scadenze. Non ci sono le 54 rate, non c'è il 3%, non c'è la Riscossione. Se il tuo Comune ha annunciato «la rottamazione», la prima cosa da capire è di quale delle due sta parlando.

Nazionale e locale a confronto

Le due misure hanno lo stesso nome nel linguaggio comune e calendari completamente diversi. Chi ha aderito a entrambe deve tenerle separate, perché le scadenze non coincidono mai.

Rottamazione-quinquies nazionaleEnti territoriali (art. 10-quinquies)
PerimetroOmessi versamenti da dichiarazione, controlli automatizzati e formali, contributi previdenziali, sanzioni stradali statali. Accertamenti esclusiTutti i debiti tributari e non dell'ente, accertamenti inclusi. Esclusa solo la Corte dei conti
Domandechiuse il 30 aprile 202616 ottobre — 15 dicembre 2026
Comunicazione somme dovute30 giugno 202628 febbraio 2027
Prima o unica rata31 luglio 202631 marzo 2027
Seconda rata30 settembre 202631 maggio 2027
Terza rata30 novembre 202631 luglio 2027
Interessi 3% annuodal 1° agosto 2026dal 1° aprile 2027
Struttura del piano3 rate nel 2026, poi 6 all'anno5 rate nel 2027, poi 6 all'anno dal 2028
Se hai aderito alla rottamazione nazionale, la scadenza è adesso

La seconda rata della rottamazione-quinquies nazionale scade mercoledì 30 settembre 2026. È una rata intermedia, quindi non gode dei cinque giorni di tolleranza. E poiché la decadenza scatta con due rate non pagate anche non consecutive, chi ha già saltato la prima rata del 31 luglio 2026 deve tassativamente pagare il 30 settembre, altrimenti perde tutto il beneficio.

Cosa fare adesso

Da qui al 16 ottobre non si presenta nulla. Ma i due mesi non sono vuoti: sono esattamente il tempo per arrivare preparati al momento in cui il canale si apre.

  1. Verifica se il tuo ente ha deliberato. Sito istituzionale del Comune, della Provincia, della Regione. Se non trovi nulla, chiedi all'ufficio tributi: la delibera doveva essere pubblicata entro il 31 luglio.
  2. Recupera l'estratto conto della tua posizione debitoria nell'area riservata della Riscossione. Serve a sapere quali carichi hai, di quale ente e di che anno. Solo i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 sono definibili.
  3. Separa i debiti tributari dalle sanzioni. Il beneficio è molto diverso: sui primi cade tutto tranne il capitale, sulle seconde cadono solo interessi, maggiorazioni e aggio. Fare i due conti separatamente evita aspettative sbagliate.
  4. Se hai una rateazione in corso, non smettere di pagarla. La sospensione scatta con la presentazione della domanda, non prima. E se il piano contiene anche debiti non definibili, su quelli si continua comunque.
  5. Se hai aderito alla rottamazione nazionale, metti in agenda il 30 settembre. È una scadenza che vive di vita propria e non ha nulla a che vedere con questa.
  6. Dal 15 ottobre, controlla il sito della Riscossione per le modalità telematiche e l'area riservata per i carichi definibili.

Note di contesto

Perché il calendario è stato spostato. La legge 88/2026 aveva fissato le domande dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, con prima rata al 31 gennaio 2027. Il problema pratico era a monte: gli enti avevano tempo fino al 31 luglio per deliberare, e la Riscossione doveva poi lavorare i dati di centinaia di enti prima di poter dire a ciascun contribuente quali carichi fossero definibili. La legge 113/2026 ha spostato tutto avanti di circa un mese, allungando anche la finestra delle domande da un mese e mezzo a due mesi.

Sulla numerazione dei commi. Molte fonti citano i «commi 81-100» della legge 199/2025. Il testo dell'articolo 10-quinquies richiama espressamente i commi da 82 a 101. È una differenza che conta se si va a leggere la norma.

Sui decreti del 2026. Nel corso dell'anno si sono succeduti diversi provvedimenti che vengono spesso confusi. Quelli che contano qui sono due: il decreto-legge 38/2026, convertito dalla legge 88/2026, che ha introdotto l'articolo 10-quinquies; e la legge 113/2026, di conversione del decreto-legge 63/2026, che ne ha riscritto il calendario. Non vanno confusi con i decreti legislativi 141, 147 e 148 del 2026, che riguardano materie diverse.

Un punto ancora aperto. Al momento in cui scriviamo la Riscossione non ha pubblicato FAQ dedicate agli enti territoriali: quelle in linea riguardano il binario nazionale. È probabile che arrivino insieme alle modalità telematiche, entro il 15 ottobre. Fino ad allora, per i dettagli operativi dell'adesione, il riferimento resta il testo di legge.

Fonti ufficiali

  • Normattiva — Decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, articolo 10-quinquies, testo consolidato vigente (introdotto dalla legge 88/2026, modificato dalla legge 113/2026)
  • Normattiva — Legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1, commi da 82 a 101 (disciplina della rottamazione-quinquies) e commi da 102 a 110 (definizione agevolata autonoma degli enti)
  • Gazzetta Ufficiale — Legge 22 maggio 2026 n. 88, GU Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2026
  • Gazzetta Ufficiale — Legge 25 giugno 2026 n. 113, GU Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2026
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione — «Legge n. 113/2026: più tempo per la Rottamazione degli enti territoriali», 30 giugno 2026
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione — Enti territoriali, comunicazione del provvedimento di applicazione della Definizione agevolata
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione — FAQ Definizione agevolata (rottamazione-quinquies), aggiornate al 7 luglio 2026
  • FiscoOggi (Agenzia delle Entrate) — «Rottamazione-quinquies, entro il 31 luglio le adesioni degli enti territoriali», 17 luglio 2026
  • FiscoOggi (Agenzia delle Entrate) — «Rottamazione-quinquies entrate locali, al via le comunicazioni degli enti», 9 giugno 2026

Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2026. Le pagine dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione citate in questo articolo sono state riverificate in questa data.

Domande frequenti

Quando si presenta la domanda per la rottamazione degli enti territoriali?
Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, esclusivamente per via telematica. La dichiarazione è integrabile fino al 15 dicembre. Molte fonti riportano ancora il calendario originario della legge 88/2026 (domande dal 16 settembre al 31 ottobre): quelle date sono state sostituite dalla legge 25 giugno 2026 n. 113. Le modalità telematiche saranno pubblicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito entro il 15 ottobre 2026: prima di quella data non c'è nulla da presentare.
Come faccio a sapere se il mio Comune ha aderito?
Non esiste un elenco nazionale ufficiale: la norma impone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale di ciascun ente. I modi affidabili sono due: controllare il sito del proprio Comune, Provincia o Regione (albo pretorio o sezione tributi), oppure attendere il 15 ottobre 2026, quando nell'area riservata della Riscossione compaiono i dati sui carichi definibili: se non compare nulla, l'ente non ha aderito. Le mappe pubblicate da testate e studi non sono fonti ufficiali.
Con la rottamazione le multe stradali si azzerano?
No. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle del Codice della strada, il beneficio opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme dovute a titolo di aggio. La sanzione principale resta dovuta per intero. Cadono quindi gli interessi di mora, l'aggio della riscossione e la maggiorazione semestrale del 10% prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge 689/1981: su un verbale molto vecchio il risparmio può essere consistente, ma il verbale in sé si paga.
Rientrano anche gli avvisi di accertamento IMU e TARI?
Sì, ed è il punto più contro-intuitivo della misura. Sul binario nazionale la rottamazione-quinquies copre solo gli omessi versamenti da dichiarazione e gli esiti dei controlli automatizzati e formali, e gli accertamenti restano fuori. Per gli enti territoriali l'art. 10-quinquies parla invece di tutti i debiti, tributari e non, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: gli accertamenti rientrano. L'unica esclusione espressa riguarda le condanne della Corte dei conti.
In quante rate si può pagare e quali sono le scadenze?
In unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo dal 1° aprile 2027. Nel 2027 le rate scadono il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; dal 2028 il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno. La rata minima è di 100 euro: se la ripartizione richiesta scendesse sotto questa soglia, il numero di rate viene ridotto d'ufficio.
Se pago una rata in ritardo perdo il beneficio?
Dipende da quale rata. I cinque giorni di tolleranza valgono solo per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata del piano: tutte le rate intermedie vanno pagate entro la data esatta. La definizione decade con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive. In caso di decadenza le somme già versate valgono come acconto, riprendono a decorrere prescrizione e decadenza, e quei carichi non sono più rateizzabili con la dilazione ordinaria.
Cosa succede alle rateazioni già in corso se presento la domanda?
Restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione, e vengono poi automaticamente revocate il 31 marzo 2027. Nel frattempo non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche (quelli già iscritti restano), non possono essere avviate nuove procedure esecutive e il DURC viene rilasciato regolare. Attenzione ai piani misti: se la dilazione contiene anche debiti non definibili, su quelli si deve continuare a pagare regolarmente.
Il mio Comune riscuote in proprio: posso rottamare lo stesso?
Non con l'art. 10-quinquies, che riguarda solo i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Restano fuori i tributi che l'ente riscuote direttamente o tramite un concessionario privato iscritto all'albo. Per quei debiti i commi 102-110 della legge 199/2025 consentono all'ente di introdurre una definizione agevolata autonoma, con termini e sconti decisi da lui e un termine di adesione non inferiore a 60 giorni: è uno strumento diverso, con un nome simile.

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